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Assegnazioni agevolate ai soci, sulle quote il nodo dell’usufrutto

Ultime settimane a disposizione per perfezionare le operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni a soci e di trasformazione in SS.

Ultime settimane a disposizione per perfezionare le operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplici (scadenza: 30 settembre, salvo proroghe) e ultimi dubbi da risolvere per imprese e consulenti. Uno dei punti critici riguarda le assegnazioni in presenza di partecipazioni per le quali il diritto di usufrutto è stato scisso dalla nuda proprietà.

La posizione dell’Agenzia

Leggendo la circolare 26/E/2016 sembra che il problema non sussista: secondo l’Agenzia, nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio va riferita al soggetto titolare della nuda proprietà. Per cui è al nudo proprietario che va assegnato il bene, ed è su tale soggetto che, da un lato, andrà verificata la condizione posta dal comma 100 dell’articolo 1 della legge 197/2022 (qualifica di socio in essere al 30 settembre 2022), e, dall’altro, si produrranno gli effetti fiscali dell’operazione.

Tuttavia, sebbene il Codice civile (articolo 2352 e, per le Srl, articolo 2471-bis) disciplini solo l’attribuzione all’usufruttario dei diritti amministrativi, è pacifico che a tale soggetto spettino “i frutti civili” (ex articolo 984) della partecipazione, vale a dire gli utili.

Il parere dei notai

Il tema di fondo è: quali utili? Se si ritiene che si tratti di tutti gli utili presenti in bilancio – sia quelli in corso di formazione nell’esercizio di assegnazione, sia quelli pregressi accantonati a riserva (tutti o, secondo alcuni, solo quelli realizzati a partire dalla costituzione del diritto di usufrutto) – la soluzione delle Entrate appare problematica, almeno nei casi in cui la contropartita del cespite da assegnare è costituita, appunto, da riserve di utili (il problema non si dovrebbe porre per le riserve di capitale, anche se il punto non è condiviso in dottrina). Fiscalmente verrebbe assegnato un bene a un soggetto che, giuridicamente, non sarebbe titolato a riceverlo.

L’orientamento dell’Agenzia presenta meno problemi, invece, se lo si legge alla luce delle massime H.I.27 e I.I32 pubblicate nel 2017 dal Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, secondo cui il diritto dell’usufruttuario riguarda esclusivamente gli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione, mentre quelli accantonati a riserva (ossia proprio quelli “sacrificati” in sede di assegnazione dei beni ai soci) spetterebbero al nudo proprietario.

In caso di eventuale distribuzione, quest’ultima avverrebbe “in concorso” con l’usufruttuario (articolo 1000 del Codice civile; a cui peraltro spetta ordinariamente il diritto di voto, ex articolo 2352), il quale beneficerebbe dell’usufrutto sulle somme riscosse e investite. Poiché le massime citate prevedono espressamente che la regola trovi applicazione anche per le distribuzioni di riserve “in natura”, sul bene assegnato dalla società al nudo proprietario dovrebbe riconoscersi il diritto di usufrutto del soggetto che già dispone di tale diritto sulla partecipazione.

L’orientamento dell’amministrazione non pare peraltro “granitico”, dal momento che, nella risposta a interpello 679/2021, riguardante la destinazione dei dividendi deliberati in presenza di usufrutto sulle quote, l’Agenzia ha preferito non rispondere, escludendo la propria competenza in quanto la disciplina avrebbe mera natura civilistica.

Le due situazioni

Operativamente, dando per scontato che l’usufruttuario goda di un diritto di voto in proporzioni tali da risultare decisivo ai fini della realizzazione dell’operazione, si possono presentare due situazioni:

1 nessuno ha interesse a sollevare problemi (ad esempio, il padre usufruttuario aveva già in animo di destinare l’immobile al figlio nudo proprietario): in tal caso la presa di posizione delle Entrate è in perfetta aderenza alla volontà dei soci;

2 l’usufruttuario ritiene di vantare dei diritti sull’immobile, e in questo caso tutte le soluzioni ipotizzabili presentano qualche complessità. Optare per una cessione agevolata al nudo proprietario (in luogo dell’assegnazione), per evitare di intervenire sul patrimonio, trascina con sé il problema del corrispettivo (e spesso produce una plusvalenza che incrementa gli utili accantonati, estendendo il problema). Soluzioni più “creative”, come una distribuzione di dividendi in denaro per soddisfare l’usufruttuario, ovvero un conguaglio a carico del nudo proprietario, non sono sempre percorribili e comportano, comunque, altri interrogativi da risolvere.

I documenti
La prassi delle Entrate
Nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio, ai fini di cui trattasi, va riferita al soggetto titolare della nuda proprietà.Agenzia delle Entrate, circolare 26/E/2016 (capitolo I, paragrafo 2)

La massima del Notariato
L’articolo 2352 del Codice civile disciplina soltanto l’attribuzione dei diritti amministrativi nel caso di usufrutto sulle azioni disinteressandosi di quelli economici.Stante tale carenza si deve ritenere che all’usufruttuario di azioni spettino i diritti economici previsti dalla disciplina generale, cioè il diritto a percepire i frutti civili di cui all’articolo 984 del Codice civile. Nel caso delle azioni societarie, hanno natura di frutti civili gli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione.Gli utili destinati a riserva non spettano dunque all’usufruttuario, in quanto la decisione di non distribuirli equivale ad una loro “capitalizzazione”, con definitiva apprensione al patrimonio della società delle somme accantonate.L’eventuale delibera di distribuzione di riserve, siano esse da utili o di capitale, equivale ad una attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non al pagamento di un frutto civile, per cui il diritto alla loro riscossione spetta al socio nudo proprietario, il quale, ai sensi dell’articolo 1000 del Codice civile, dovrà esercitarlo in concorso con l’usufruttuario e sulle somme riscosse si trasferirà l’usufrutto.Tale regola trova applicazione anche nell’ipotesi di distribuzione di riserve in natura.Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie Massima H.I.27 – (usufrutto sulle azioni – diritto agli utili e alla distribuzione di riserve).

Fonte: Il Sole 24 Ore

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