Il meccanismo “premiale” risulta applicabile solo nell’anno di ottenimento della privativa industriale (o nel successivo anno di inizio dell’effettivo utilizzo del bene); si ritiene però resti ferma la possibilità di utilizzare l’eventuale quota “eccedente”, sotto forma di perdita, negli anni successivi secondo le regole ordinarie.
Al fine di non depotenziare le finalità agevolative del nuovo regime Patent Box il comma 10-bis dell’art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come emendato dal comma 10 della legge 234/2021, ha introdotto un meccanismo cd. “premiale“ che consente ai contribuenti che ottengono, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, un titolo di privativa industriale (o esclusiva industriale) riferibile a beni immateriali rientranti tra quelli di cui al comma 3 del già sopra menzionato art. 6 (i.e. software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), di dedurre in maniera maggiorata anche i costi per le attività di ricerca e sviluppo riferibili a tali beni e sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti a quello di ottenimento del titolo di privativa.
In particolare, in relazione a tale meccanismo “premiale“, l’art. 5 del Provvedimento prot. n. 48243 del 15 febbraio 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (“Provvedimento“) stabilisce che “nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa”.
Inoltre come chiarito da Assonime: cfr. Assonime, “Risposta alla consultazione pubblica del 17 gennaio 2023 indetta dall’Agenzia delle Entrate sulla bozza di circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box e sullo schema di provvedimento di modifica del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022” ,“il meccanismo premiale di recapture dei costi sostenuti per creare l’Intellectual Property è fruibile nell’esercizio in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Ne consegue che per le privative ottenute nel corso del 2021 o si esercita l’opzione nella dichiarazione relativa a tale periodo di imposta o, altrimenti, viene definitivamente perduta la possibilità di agevolare i costi di creazione dell’Intellectual Property, sostenuti negli anni precedenti al 2021 (i.e.: 2020-2013)”.
In merito si segnala che la Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (“Circolare”) ha precisato che “il primo periodo d’imposta nel quale è possibile usufruire dell’agevolazione […] è quello di effettivo utilizzo del bene immateriale, che potrebbe anche avvenire in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale”.
Dunque, il meccanismo premiale risulta applicabile solo nell’anno di ottenimento della privativa industriale (o nel successivo anno di inizio dell’effettivo utilizzo del bene); si ritiene però resti ferma la possibilità di utilizzare l’eventuale quota “eccedente“, sotto forma di perdita, negli anni successivi secondo le regole ordinarie.
A riguardo, infatti, la dottrina riconosce la possibilità che l’agevolazione generi una perdita fiscale riportabile negli anni successivi ai sensi dell’art. 84 del d.p.r. n. 917/1926 (“TUIR”) (cfr. L. Gaiani, “L’abolizione del patent box e la nuova super deduzione delle spese di ricerca e sviluppo”).
Secondo questa interpretazione (peraltro già applicata alla disciplina previgente del “vecchio” Patent Box: cfr. P. Alberti, “Perdite da Patent Box in dichiarazione secondo le regole ordinarie” e A. Renda, S. Albanese, “Patent box e perdite di periodo: la difficile correlazione tra fonte normativa primaria e secondaria”), la variazione in diminuzione pari al 110% dei costi agevolabili viene applicata necessariamente nell’anno di competenza (e dunque nell’anno di esercizio dell’opzione e nei quattro successivi, in base alle spese agevolabili sostenute nei singoli periodi di imposta), anche ove essa azzeri la base imponibile e crei una perdita fiscale; tale perdita, poi, potrà essere portata in compensazione negli anni successivi secondo le regole e i limiti ordinari.
Il beneficio effettivo del meccanismo “premiale” (in termini di minore imposte da versare) è pari al 30,69% dei costi di ricerca agevolati sostenuti in ciascun periodo di imposta (ossia 110% per le aliquote IRES e IRAP, complessivamente pari al 27,9%). In pratica, per ogni 1.000 euro di spesa agevolabile, l’impresa avrà un risparmio fiscale di Euro 306,90 che si aggiunge a quello derivante dalla imputazione dei costi al conto economico (Euro 279).
Non sono previsti tetti alla spesa per i quali spetta la deduzione e neppure limiti al risparmio fiscale ottenibile. La deduzione 110% potrebbe dunque essere tale da azzerare il reddito imponibile, nonché da generare, ai fini delle imposte sui redditi, una perdita fiscale riportabile nei successivi esercizi.
Fonte: Il Sole 24 Ore