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E-fattura, le verifiche sui consumatori finali limitate a deduzioni, detrazioni e agevolazioni

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state aggiornate le indicazioni sulla fatturazione elettronica.
 

Con il provvedimento 433608 del 24 novembre 2022 del direttore dell’agenzia delle Entrate sono state aggiornate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl 124/2019 e le previsioni contenute nel parere 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

Per rendere compatibili le esigenze di effettuare i controlli sulle fatture elettroniche e quelle di garantire la privacy, il provvedimento numero 433608 del 24 novembre 2022 non modifica il precedente provvedimento del 30 aprile 2018 ma lo sostituisce con nuove e aggiornate regole sull’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, sia per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia tramite il sistema di interscambio (SdI), che per l’invio telematico dei dati delle operazioni transfrontaliere, dedicando ampio spazio alla memorizzazione e all’utilizzo dei dati per fini di controllo.

L’agenzia delle Entrate memorizzerà i file delle fatture elettroniche, i “dati fattura” e i “dati fattura integrati” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Invece i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse allo SdI saranno disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello SdI, previa adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

L’agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell’ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.

È importante precisare che in presenza di adesione effettuata da una sola delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’agenzia delle Entrate rende disponibili per la consultazione e acquisizione le fatture elettroniche esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.

Nel caso in cui il contribuente non dovesse aderire al servizio, saranno resi disponibili in consultazione esclusivamente i “dati fattura” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Per gli operatori titolari di partita Iva, la consultazione può essere effettuata anche dagli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, appositamente delegati.

Il provvedimento chiarisce la differenza tra il concetto di “dati fattura” e quello di “dati fattura integrati” e più precisamente:

• i dati fattura sono i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del Dpr 633/1972, a esclusione dei dati relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso lo SdI, compreso il codice hash, ossia il codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento;

• i “dati fattura integrati” sono tutti i dati riportati nel tracciato xml della fattura elettronica (compresi quindi quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione).

Il provvedimento prevede che l’Agenzia memorizzi nella banca “dati fattura integrati” anche il metodo di pagamento e la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e di quelle relative al settore legale.

Per il settore legale, considerando la delicatezza dei dati, i file delle fatture saranno cifrati individualmente e memorizzati in una diversa area e l’accesso puntuale sarà consentito solo previa richiesta o autorizzazione dell’autorità giudiziaria, o nell’ambito di un procedimento contenzioso di tipo civile, penale, tributario, di cui è parte l’Agenzia, previa richiesta del giudice. La chiave di cifratura, gestita automaticamente dal sistema, è conservata e protetta in un repository separato dai dati (punto 12.4 del provvedimento).

Per quanto riguarda i consumatori finali, il trattamento dei dati contenuti nei file delle e-fatture è soggetto a limitazioni in quanto è possibile per verifiche che riguardano esclusivamente la spettanza di detrazioni, deduzioni o agevolazioni fiscali.

Il provvedimento prevede che l’agenzia delle Entrate memorizzi e utilizzi con la Guardia di finanza il patrimonio di dati contenuto nell’e-fattura solo per attività istruttorie puntuali, «previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente».

I “dati fattura integrati” sono trattati unicamente dal personale delle strutture centrali, appositamente autorizzato, dell’agenzia delle Entrate, per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio, di promozione dell’adempimento spontaneo di cui all’articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge 190/2014, e di controllo ai fini fiscali e per le attività istruttorie previste dalla normativa vigente.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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