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Scissioni con scorporo, affrancamento anche per la nuova beneficiaria

La scissione mediante scorporo consente di assegnare parte del patrimonio della scissa, e le relative partecipazioni, alla beneficiaria.

La scissione mediante scorporo (articolo 2506.1 del Codice civile) consente di assegnare parte del patrimonio della scissa alla beneficiaria, ricevendo la scissa (e non i suoi soci, come avviene nella scissione tradizionale) le partecipazioni della beneficiaria. Quest’ultima deve essere necessariamente di nuova costituzione. La circolare Assoholding n. 1 evidenzia gli aspetti di tali iscrizioni.

Nell’operazione l’annullamento è rovesciato riguardando le attività e passività della scissa in cambio delle partecipazioni ricevute. Infatti la disciplina di avanzi e disavanzi (articolo 2504-bis, comma 4) va applicata pure alla scissione con scorporo, attesa l’ampia finalità sottostante che è quella di allineare le rappresentazioni contabili, tendenzialmente statiche, alle rispettive situazioni patrimoniali reali, tendenzialmente mutevoli. Così anche in questa operazione la beneficiaria dovrà iscrivere le attività e passività ricevute a valori contabili ma potranno emergere differenze con i valori correnti, per cui a tutela dei terzi occorre una perizia di stima.

Tale aspetto è enfatizzato nell’ipotesi di scissione negativa, laddove il passivo superi l’attivo trasferito, per cui dovranno emergere i valori reali. Data anche la liceità della scissione inversa (massime del Triveneto 14 e 15 del 2022), si può concludere che è la logica sottostante alle varie operazioni straordinarie di riunione o di disaggregazione degli elementi patrimoniali (piuttosto che l’annullamento o il concambio delle partecipazioni) a suggerire un’ampia applicazione della normativa sulle differenze.

Per tali motivi, secondo Assoholding, anche nelle scissioni con scorporo per la beneficiaria di nuova costituzione dovrebbe prevedersi una relazione di stima atta a individuare il valore “reale” dei beni trasferiti. Ora anche nelle scissioni con scorporo in cui emergano valori reali superiori a quelli contabili la neutralità propria della scissione ex articolo 173 del Tuir dovrebbe essere riconfermata, generandosi disallineamenti possibili anche nelle ordinarie fusioni e scissioni tipicamente neutrali. Né è pensabile che l’articolo 173 si applichi alle scissioni ordinarie ma non anche a quelle con scorporo ex articolo 2506.1. Il corollario dovrebbe essere che pure alle differenze che si generano per le scissioni con scorporo si possa applicare in capo alla beneficiaria il riallineamento ex articolo 176, comma 2-ter del Tuir e articolo 15, commi 10 e 11 del Dl 185/2008. Del resto, milita in questo senso il fatto che anche per le fusioni inverse, rispetto a una prima soluzione di chiusura, l’agenzia delle Entrate abbia aperto (risoluzione n. 111/E del 7 aprile 2009). È evidente la similitudine se si considera che la pronuncia ha consentito il riallineamento di avanzi e disavanzi anche quando non si annulla alcuna partecipazione ma una posta dell’attivo patrimoniale corrispondente alle azioni proprie.

Dal lato della scissa, sostituendosi le attività e passività trasferite alla beneficiaria con una partecipazione, si pone un tema di participation exemption (Pex) per cui la partecipazione dovrebbe mantenere l’anzianità degli elementi trasferiti in cambio, come avviene nel conferimento d’azienda (articolo 176, commi 1 e 4 del Tuir). La questione diviene più complessa se si trasferiscono elementi patrimoniali che non costituiscono un’azienda o nel caso di partecipazioni in holding, per le quali la commercialità sussiste nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

Nel caso di scissione con scorporo di una partecipazione in una holding, la beneficiaria diviene la holding mentre l’altra diviene una subholding. Dovendosi verificare i requisiti di commercialità su entrambe, ci si domanda se la beneficiaria possa mantenere i requisiti Pex.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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