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Adeguamenti statutari più semplici e credito d’imposta sui contributi all’Inps

Riforma dello Sport al debutto con le nuove regole fiscali del correttivo-bis. Dal 5/09/2023 le modifiche sono efficaci per gli enti.

Riforma dello Sport al debutto con le nuove regole fiscali del correttivo-bis. Con la pubblicazione del Dlgs 120 del 29 agosto 2023, avvenuta ieri in Gazzetta Ufficiale, termina finalmente l’attesa per il restyling. Molte le modifiche che, a partire da oggi, 5 settembre 2023, sono efficaci per gli enti.

Un primo aspetto è l’adeguamento statutario al Dlgs 36/2021. Con il correttivo si agevola l’attività di conformità alle nuove norme richiesta agli enti sportivi entro il 31 dicembre di quest’anno. Un adempimento di rilevanza non solo formale, ma anche sostanziale: il mancato adeguamento degli statuti determinerà la cancellazione d’ufficio dell’ente dal Registro sport e, dunque, la perdita della qualifica. In sostanza, per gli enti già dotati della veste di associazione e società sportiva dilettantistica (Asd e Ssd), si introduce per la prima volta un regime di esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie di mero adeguamento. Un’agevolazione che riprende, in parte, quella del Terzo settore, richiesta a gran voce dagli operatori e professionisti in questa fase storica di transizione alle nuove norme.

Sempre sul fronte fiscale, da considerare una nuova misura di vantaggio per Asd/Ssd: il credito d’imposta che spetta in relazione ai contributi Inps versati sui compensi dei lavoratori sportivi da luglio a novembre 2023. A livello soggettivo, l’accesso alla misura scatta solo per le Asd/Ssd già iscritte con ricavi pari o inferiori a 100mila euro annui. Si tratta, dunque, di una misura volta a minimizzare l’impatto degli oneri previdenziali per gli enti di minori dimensioni. In attesa delle specifiche tecniche, va considerato che questo tax credit è utilizzabile solo in compensazione in F24 e obbliga l’ente beneficiario a pubblicare l’importo ricevuto a titolo di contributo nel Registro attività sportive dilettantistiche.

Sul fronte del lavoro sportivo, il correttivo-bis delimita ulteriormente l’ambito di applicazione della nuova disciplina. Espressamente esclusi dal novero dei lavoratori sportivi sono coloro che forniscono attività amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali.

A livello fiscale e previdenziale, non cambia l’assetto già previsto: resta l’esenzione fiscale e Inps per i compensi non superiori a 5mila euro (anziché 10mila). Con la specifica che, per i compensi superiori ai 15mila euro, la tassazione scatta solo per la parte eccedente rispetto a questa soglia.

Ai fini Irap, col correttivo-bis arriva invece l’esclusione dalla base imponibile per quanto riguarda i compensi non superiori a 85mila euro annui delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sportive.

Sempre in tema di lavoro, va considerato l’innalzamento del limite orario settimanale – da 18 a 24 – entro il quale le prestazioni sportive, in presenza dei requisiti previsti, possono rientrare nell’ambito delle co.co.co. Per i direttori di gara che operano nel dilettantismo, invece, fissato a 150 euro il limite forfettario mensile per il rimborso delle spese sostenute anche nel domicilio di residenza. Stesso limite per i volontari, cui viene riconosciuta anche la possibilità di autocertificare i propri costi.

Ultimo aspetto è quello degli adempimenti. Slitta al 31 ottobre prossimo – anziché a dicembre, come inizialmente prospettato – il termine ultimo per le comunicazioni al Registro sport delle co.co.co. sportive, nonché per il versamento dei contributi dovuti per il periodo paga da luglio a settembre 2023. Con la specifica che l’obbligo a comunicare i dati dei lavoratori sportivi nel Registro sport interesserà sia Asd e Ssd, sia gli enti sportivi di carattere nazionale, quali federazioni, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite. Enti, quest’ultimi, per i quali trovano a tutti gli effetti applicazione le nuove disposizioni sul lavoro sportivo, come espressamente chiarito dal correttivo.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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