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Bonus 4.0, la mappa dei righi da compilare nel quadro RU

I crediti d’imposta comportano un impegno alla raccolta di informazioni molto maggiore, ai fini della compilazione del modello Redditi 2023.

I crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, per le spese di ricerca, sviluppo e innovazione e per la formazione 4.0 (in quanto rientranti nelle misure del Pnrr) comportano un impegno alla raccolta di informazioni molto maggiore del solito, ai fini della corretta compilazione del quadro RU del modello Redditi 2023. Poiché si tratta di un quadro che, ordinariamente, non incide sul calcolo delle imposte da versare, imprese e studi professionali spesso concentrano la raccolta o la verifica dei dati in queste settimane che precedono la trasmissione della dichiarazione.

L’attenzione degli addetti ai lavori si è subito concentrata sul rigo RU150 che, per i crediti d’imposta in esame, richiede l’indicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi dei fondi ottenuti sotto forma di bonus, in base alla normativa antiriciclaggio. Ciò non solo per i crediti maturati nel 2022 di competenza di questo modello dichiarativo, ma anche per quelli maturati nel 2020 e nel 2021, evidentemente sopperendo tardivamente a una omessa richiesta contenuta nei modelli precedenti.

Le istruzioni sono dense di riferimenti alla disciplina comunitaria, che, tuttavia, non si interessa dei modelli dichiarativi, ma si limita a richiedere agli Stati membri di adottare un sistema di controllo sulle frodi e in grado di provvedere al recupero di importi fruiti erroneamente o in modo non corretto. Anche in virtù della perdurante assenza di un dato comunicato dalle stesse strutture al Registro delle imprese (la procedura prevista dal Decreto Mef 55/2022 è tuttora in stand-by), si è evidentemente deciso di raccogliere l’informazione tramite il modello Redditi, con il risultato che il problema dell’individuazione dei soggetti da comunicare (spesso si tratta, infatti, di una pluralità di persone fisiche) è sul tavolo di chi compila la dichiarazione dei redditi. Allo scopo, utili documenti da consultare sono il Caso Assonime n. 1/2023, lo studio n. 1/2023/B del Consiglio nazionale del Notariato e le Linee guida pubblicate dal Cndcec. Sarebbe opportuno che venissero pubblicate alcune Faq per rispondere ai quesiti più ricorrenti, come ad esempio qual è il momento in cui individuare il titolare effettivo (maturazione del credito, presentazione della relativa dichiarazione, compensazione o altro ancora).

Problematico è anche il rigo RU151, dove le imprese devono indicare (limitatamente ai “soliti” crediti d’imposta già individuati) gli altri benefici fruiti sugli stessi costi, non necessariamente per dichiarare di aver «splafonato» (ossia di essere incorsi nel divieto di «doppio finanziamento» secondo la definizione della circolare 33/2021 della Ragioneria generale dello Stato, ossia fruendo di vantaggi che hanno superato il 100% della spesa) ma solo per indicare che c’è stato un cumulo tra più bonus (tipico il caso della legge Sabatini). Ogni credito d’imposta (così come ogni beneficio compatibile) ha poi le proprie regole di cumulo, tenendo presente che la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap è, a sua volta, un benefit da considerare nel calcolo.

Se per alcuni righi già presenti l’anno scorso la novità consiste semplicemente in un’analisi più approfondita delle spese sostenute (spesso purtroppo con un una seccante ricerca a ritroso per i dati 2020 e 2021), una corretta compilazione di chi ha effettuato investimenti in beni strumentali nuovi non può prescindere dalla lettura delle Faq diffuse dalle Entrate a settembre 2022 e a giugno di quest’anno (si veda Il Sole 24 Ore del 27 settembre 2022 e del 30 maggio scorso).

Premesso che vanno inseriti anche i bonus semplicemente “prenotati” nel 2022 (con ordine vincolante e acconto di almeno il 20%) anche se effettuati successivamente (rigo RU140 senza poi mai compilare il rigo RU130 e con variazioni “al ribasso” sul 2021 a rigo RU141), chi ha omesso l’analoga informazione nel modello 2022 è costretto a una dichiarazione integrativa.

Nel caso in cui l’impresa interconnetta il bene “4.0” in un periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento, ed eventualmente, nel frattempo, fruisca del credito d’imposta ordinario già dall’anno di entrata in funzione del bene, la compilazione del modello “anticipa” il bonus maggiorato, con la barratura della colonna 6 del rigo RU130 per segnalare questa specificità. L’uso del credito ordinario nel modello F24 avviene con il codice tributo del credito d’imposta maggiorato (ovviamente utilizzando la misura ridotta spettante) e riportando l’anno di entrata in funzione del bene.

I nuovi righi e quelli ampliati
Righi RU100, RU101, RU102 e RU110:
l’indicazione dei costi di ricerca, sviluppo e innovazione e di formazione 4.0 è decisamente più approfondita dello scorso anno. Molti i campi in più da compilare distinguendo la natura delle spese
Righi RU130 e RU140:
anche per gli investimenti beneficiati dal bonus beni strumentali emerge una nuova suddivisione delle spese, con maggiori informazioni da reperire. Inoltre viene chiarita la compilazione nei casi dell’acconto “prenotativo” intervenuto nel periodo precedente, dell’interconnessione tardiva e dell’investimento inizialmente “non 4.0” che ne assume le caratteristiche in un periodo successivo
Rigo RU141:
di nuova introduzione, per rettificare (in alternativa alla dichiarazione integrativa) importi indicati a RU140 nel modello Redditi 2022 per eventi successivi che hanno ridotto il bonus
Rigo RU150:
di nuova introduzione e destinato, per i bonus codificati come L1, L3, 2L, 3L e F7 (ricerca e sviluppo, nuovi investimenti e formazione 4.0), ai dati identificativi dei titolari effettivi dei fondi ottenuti sotto forma di bonus, ai sensi della normativa antiriciclaggio (anche per crediti maturati nel 2020 e nel 2021)
Rigo RU151:
di nuova introduzione e destinato, per gli stessi bonus di cui al rigo RU150, all’indicazione dell’eventuale ulteriore misura agevolativa fruita sul medesimo costo al fine del controllo del “divieto di doppio finanziamento” (anche per crediti maturati nel 2020 e nel 2021)
Rigo RU152:
di nuova introduzione, con la finalità di intercettare gli investimenti in beni “4.0” effettuati a gennaio 2020 (misura non finanziata con il Pnrr), in assenza di una specifica richiesta nei modelli precedenti
Righi da RU153 a RU156:
di nuova introduzione, hanno la funzione di recepire le maggiori informazioni richieste quest’anno dai righi da RU100 a RU110 (vedi sopra) anche per le spese sostenute nel 2021, integrando così i dati inseriti nel modello Redditi 2022.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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