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La società neo costituita recupera la Super Ace nel modello Redditi SC 2023

Analizziamo tutte le operazioni che la società dovrà attuare ai fini dell’utilizzo dell’Ace innovativa nel modello Redditi SC 2023.

La domanda

Una srl, costituita il 1° ottobre 2021, il cui primo periodo d’imposta termina il 31/12/2022, che è il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 per il quale spetta l’Ace innovativa, ha diritto all’Ace innovativa per tutti gli incrementi del primo periodo d’imposta (1/10/2021-31/12/2022) oppure solo per quelli effettuati nel 2021? È corretto procedere come affermato dall’agenzia delle Entrate con la faq del 30 marzo 2023 – Agevolazione Ace innovativa utilizzando il modello Redditi SC 2023?
A. B. – Pisa

Il tema del quesito è stato affrontato dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022. All’Agenzia è stato chiesto se, nel caso di una società costituita il 1° luglio 2021 con capitale versato in danaro, si potesse ritenere il patrimonio di costituzione rilevante ai fini della Super Ace per 12 mesi o solo pro rata temporis. Più in generale, si chiedeva se il coefficiente della Super Ace va ragguagliato alla durata dell’esercizio, se diversa da 12 mesi

La risposta stabilisce che l’articolo 19, comma 2, del Dl 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto “Decreto Sostegni Bis”, prevede che – nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 – per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale del rendimento nozionale sia pari al 15%. Poiché tale rendimento è commisurato su base annuale, questo dovrà essere ragguagliato alla durata dell’esercizio se diversa da 12 mesi così come avviene nella determinazione dell’Ace “ordinaria”.

Successivamente con faq del 30 marzo 2023 l’Agenzia ha affrontato nuovamente la questione dell’Ace. L’articolo 19 del Dl 73 del 2021 ha previsto una forma rafforzata dell’ordinaria agevolazione Ace con un rendimento nozionale pari al 15 % limitatamente al «periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020» (cosiddetta “Ace innovativa”). Nel caso di una società con periodo d’imposta di durata ultrannuale che inizia nel 2020 e termina a fine 2021 (ad esempio 1/11/2020 – 31/12/2021), il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per il quale spetta l’Ace innovativa, coincide con l’anno solare 2022. Il modello Redditi SC 2023 (relativo al periodo d’imposta 2022), tuttavia, non consente di indicare nel quadro RS i dati per calcolare il beneficio introdotto dal citato articolo 19. Nella situazione descritta, quindi, la società chiede all’agenzia delle Entrate come deve compilare il Modello RedditI SC 2023 al fine di fruire dell’Ace innovativa.L’Ace innovativa – risponde l’Agenzia – disciplinata dall’articolo 19 del Dl 73 del 2021, spetta limitatamente al «periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020». Ordinariamente, quindi, l’agevolazione è riconosciuta per il solo periodo d’imposta 2021 e non è più spettante a decorrere dal periodo d’imposta 2022. Per tale motivo, nel quadro RS del modello Redditi SC 2023 non sono stati riproposti i campi dedicati al calcolo dell’Ace innovativa presenti nel modello dell’anno precedente. Nel caso particolare descritto nel quesito, tuttavia, la società non poteva fruire dell’agevolazione per il periodo d’imposta 1/11/2020 – 31/12/2021 in quanto, come stabilito dall’articolo 19, questa è riconosciuta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 che, nel caso di specie, coincide con l’anno solare 2022. Pertanto, ai fini dell’utilizzo dell’Ace innovativa nel modello Redditi SC 2023, la società dovrà:
• determinarne l’ammontare utilizzando (quale ausilio per il calcolo) il prospetto del modello Redditi SC 2022;
• riportare l’agevolazione così calcolata, per la quota non “trasformata” in credito d’imposta ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, nella colonna 9 del rigo RS113 del modello Redditi SC 2023;
• indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il proprio codice fiscale in modo da consentire all’agenzia delle Entrate di individuare la fattispecie.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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