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Delega fiscale, il prorata Iva diventa facoltativo se l’uso del bene non è promiscuo

Due sono gli imperativi che persegue la delega fiscale: riallineamento delle regole Iva nazionali e redazione di un testo unico Iva.

Due sono gli imperativi che persegue, in materia Iva, la delega fiscale: riallineamento delle regole Iva nazionali ai principi unionali come riletti e integrati nel tempo dalle sentenze della Corte di Giustizia; redazione di un testo unico Iva che, oltre a riordinare in un unico documento le regole vigenti, provveda a riscriverle migliorandone la coerenza giuridico-logico e sistematica.

Il risultato che ci si attende sulla base dei due principi sopra indicati è, in primo luogo, una modernizzazione in chiave unionale delle attuali regole e, in secondo luogo, una maggiore certezza del diritto che consenta al contribuente di applicare in modo più semplice e sicuro i principi sia nei rapporti interni che nei rapporti internazionali.

Sul piano operativo ci sembra interessante verificare, in relazione ai principi approvati, quali risultati i contribuenti potrebbero ottenere da un’attuazione piena della delega. In particolare, la delega prevede interventi che riguardano:

• i presupposti dell’imposta (oggettivo, soggettivo e territoriale);

• il meccanismo delle detrazioni;

• il sistema delle esenzioni;

• le aliquote;

• il gruppo Iva;

• gli enti del terzo settore.

Concentriamoci in questa sede sui primi tre, lasciando ad altri commenti l’analisi degli altri interventi.

Presupposti e regole UE

L’allineamento alle regole unionali sembrerebbe limitato a un adeguamento dei presupposti dell’imposta, non volendo intervenire (e non si capisce il perché) su altri istituti che mostrano in misura anche più chiara un disallineamento rispetto alla direttiva Iva.

Certamente, in materia di presupposti l’intervento più ambizioso è quello di rivedere alcune nozioni di fondo che il nostro legislatore ha previsto tenendo conto solo dei principi previsti in ambito nazionale. Si pensi alle previsioni realizzate per definire in modo dettagliato le cessioni di beni e le prestazioni di servizio. In quest’ambito, considerando che il diritto unionale non prevede delle nozioni uniformi, ma non rinvia agli ordinamenti interni sarebbe necessario rivisitare tutte le disposizioni al contesto normativo Iva in cui le stesse insistono. Si pensi ad esempio, come insegna la Corte di Giustizia (causa C 497/01 – Zita Modes, causa C 444/10 – Christel Schriever), la rivisitazione che sarebbe necessaria della disposizione collegata alla nozione di cessione d’azienda ovvero alla nozione delle esenzioni ovvero alla nozione di alcune tipologie contrattuali.

Certamente, la limitazione delle modifiche ai presupposti d’imposta non consente di immaginare nell’immediato (anche se questo implicitamente è declinato in materia di testo unico Iva) degli interventi in materia, ad esempio, di accessorietà (articolo 12 del Dpr 633/1972), di variazione della base imponibile (articolo 26 del Dpr 633/1972), di valore normale (articoli 13 14 del Dpr 633/1972).

Diritto a detrazione

L’intervento in questa materia in base all’articolo 7 è piuttosto articolato, anche se con un approccio non sistematico, ma chirurgico. In effetti, per la detrazione la delega si concentra su alcune anomalie, tralasciandone delle altre non meno importanti.

Sicuramente l’effetto più interessante riguarda la trasformazione del prorata generale da obbligatorio a facoltativo in tutti quei casi in cui i beni e servizi vengono utilizzati in modo non promiscuo. Questo consentirà un sicuro vantaggio per i contribuenti perché potranno detrarre in modo più aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi ricorrendo con maggiore frequenza al pro rata specifico.

Sempre in materia di detrazione molto interessante (anche se non risolutiva) la previsione di una certa flessibilità per la detrazione delle operazioni di fine anno.

Esenzioni

Anche per queste operazioni (che sono a livello unionale sottoposte a vari tentativi di riforma) la scelta del legislatore è puntuale intervenendo in quei settori (come l’edilizia) in cui l’esenzione soffre di una serie di opzioni. Permettendo, in linea con la direttiva, di ampliare i casi in cui il contribuente può scegliere se adottare l’esenzione o l’imponibilità.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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