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Rischio interferenziale esterno da valutare nel Dvr anche a tutela dei lavoratori di terzi

Esistono rischi interferenziali riconducibili agli eventi naturali sui quali, negli ultimi anni, la giurisprudenza ha assunto posizione.

La gestione dei rischi per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro è irta di criticità, specie quando hanno una natura interferenziale derivante dalla compresenza, all’interno di uno stesso teatro lavorativo, di lavoratori appartenenti a diversi datori di lavoro.
Esistono, tuttavia, anche rischi interferenziali riconducibili all’ampia categoria degli eventi naturali sui quali, specie negli ultimi anni, la giurisprudenza ha iniziato ad assumere una posizione che sta man mano sempre più consolidandosi.
Sotto tale profilo appare particolarmente interessante la sentenza della Cassazione penale 31816/2023, che proprio in riferimento a questa categoria di rischi ha espresso alcuni indirizzi in ordine alla tutela dei lavoratori di terzi e la prevedibilità degli eventi.
La vicenda affrontata riguarda il disastro ferroviario verificatosi nel dicembre 2009 sulla tratta ferroviaria Sassari-Chilivani, in cui perse la vita un macchinista di T. S.p.A., alla conduzione di un treno in transito impattato violentemente contro un grosso masso, di circa 30 tonnellate per un volume di circa 15 metri cubi, posizionatosi sui binari a seguito di una frana.
Il Tribunale e la Corte d’appello hanno ritenuto responsabili del reato di omicidio colposo, con violazione delle norme antinfortunistiche, di cui all’articolo 589 del codice penale il Responsabile della Direzione territoriale di produzione, ritenuto datore di lavoro-dirigente, e quello della Gestione operativa territoriale dell’impresa concessionaria della gestione della rete ferroviaria.
In particolare, il primo nel proporre ricorso per cassazione ha censurato l’operato dei giudici di merito sotto vari profili e, in particolare, ha lamentato violazioni di legge e vizio motivazionale cumulativo con riferimento alla ritenuta prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da reputarsi invece eccezionale alla stregua di una valutazione ex ante, laddove la Corte territoriale avrebbe mosso dalla mera constatazione ex post dell’infortunio verificatosi senza peraltro considerare il legittimo affidamento dell’imputato sulla condotta altrui.
Più precisamente, a suo avviso le risultanze processuali, in particolare le considerazioni tecniche del consulente della difesa circa l’eccezionalità dell’evento tale da renderlo imprevedibile, sarebbero state inopinatamente superate del giudice di merito senza il sostegno di difformi indicazioni scientifiche.
La Cassazione nel ritenere come infondati entrambi i ricorsi ha tenuto a precisare due profili.

La tutela del lavoratore di un terzo
In breve, il primo riguarda la tutela del lavoratore di un terzo; la giurisprudenza di legittimità già in varie occasioni ha tenuto a precisare che in tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa.
Pertanto, ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l’evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività e all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta carattere di eccentricità tale da fare ritenere interrotto il nesso eziologico.

Mancata valutazione del rischio specifico nel Dvr
Quindi, nel caso di specie le norme antinfortunistiche trovano piena applicazione e l’imputato nella sua qualità di datore avrebbe dovuto valutare il rischio specifico da frane all’interno del Documento di valutazione dei rischi (Dvr); peraltro non si tratta, ad avviso dei giudici, di un rischio di natura eccezionale non prevedibile, in quanto l’area in cui è accaduto l’incidente già risultava classificata come altamente pericolosa e i sistemi di protezione erano inadeguati in confronto ad un masso di quelle dimensioni.
Si trattava, quindi, di rischio gestibile non solo con un intervento di rimozione del versante roccioso ma anche mediante la predisposizione, da parte del gestore della rete, di una galleria quale idonea barriera protettiva dei binari.
L’evento è stato, quindi, accertato come essere la concretizzazione del rischio che le regole cautelari violate miravano a prevenire, nonché ritenuto prevedibile ed evitabile con specifica individuazione del comportamento alternativo lecito, tanto in termini di effettiva valutazione del rischio nella redazione del Dvr, quanto in termini di effettivo intervento protettivo dei binari mediante l’esecuzione di una galleria.
Pertanto, in definitiva, il lavoratore deceduto pur se appartenente a un terzo datore di lavoro doveva essere tutelato anche da siffatto rischio lavorativo, pur essendo esterno, in quanto come detto prevedibile e rientrante nell’alveo della sfera gestoria del datore di lavoro responsabile della sicurezza della rete ferroviaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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