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Amount B: transfer pricing semplificato per le attività di marketing e distribuzione

Aperta la consultazione pubblica sul documento Ocse: gli stakeholders interessati potranno mandare i propri commenti fino al prossimo 1/09.

Al via la consultazione pubblica sul documento Ocse che illustra il regime semplificato di transfer pricing per le transazioni aventi ad oggetto le attività c.d. “baseline” di marketing e distribuzione. Il documento, elaborato dai lavori congiunti del Working party 6 e MAP Forum, è stato pubblicato lo scorso 17 luglio a seguito del 15° incontro dell’Inclusive Framework BEPS del 10-12 luglio. Gli stakeholders interessati potranno mandare i propri commenti fino al prossimo 1° settembre. Si tratta di un documento non ancora definitivo, con alcune tematiche aperte e proseguimento dei lavori previsto almeno fino alla fine del 2023.

Soluzione a due pilatri: il primo pilastro e l’Amount B
L’approccio semplificato previsto dall’Amount B è uno degli elementi del primo pilastro del piano di implementazione della soluzione a due pilastri che l’Ocse sta mettendo a punto per fronteggiare le sfide dell’economia digitale. Partendo dalla considerazione che le attività di marketing e distribuzione rappresentano una larga parte delle dispute di doppia imposizione tra i Paesi, la definizione di un approccio semplificato e razionale per l’applicazione del principio dell’arm’s length alle attività routinarie di marketing e distribuzione svolte nell’ambito di un gruppo multinazionale ha l’obiettivo primario di dare maggiore certezza alla tassazione delle imprese multinazionali attraverso la riduzione e la prevenzione delle possibili dispute tra il Paese del distributore e quello del principal.
I soggetti che rientrano nel perimetro di azione dell’Amount B sono le società che operano principalmente come distributori all’ingrosso, le cui attività sono basilari e non apportano contributi unique and valuable. Nel caso in cui sia svolta anche attività retail, questa dovrà avere carattere residuale, con una soglia massima pari al 20% del fatturato totale del distributore. Sono inclusi nel perimetro dei soggetti qualificati anche gli agenti e i commissionari alla vendita.
La transazione deve avere delle caratteristiche tali da poter essere valutata in modo affidabile applicando come metodo di transfer pricing un metodo one-sided, con il distributore come tested party. Nel caso specifico, è adottato il metodo reddituale del margine netto della transazione (TNMM).
Al fine di individuare quali siano le transazioni qualificate per l’applicazione del regime semplificato, e quali invece debbano escluse, il documento illustra una serie di criteri, richiedendo ai commentatori di valutare, come due possibili alternative, un approccio quantitativo e uno qualitativo. L’approccio quantitativo basa l’esclusione o l’inclusione utilizzando dei filtri esclusivamente quantitativi, mentre l’approccio qualitativo, richiede, in aggiunta al filtro quantitativo, anche una valutazione delle caratteristiche della transazione volta ad individuare se vi siano contribuzioni nonbaseline, ossia ad alto valore aggiunto, che non possano essere separate dalla transazione distributiva. A supporto di tale valutazione sono illustrati alcuni esempi, quali attività tecniche di supporto specializzato, adattamento dei prodotti, servizi e contributi specifici in taluni settori regolamentati.
Il filtro quantitativo è costituito dal rapporto tra spese operative e fatturato (realizzato su base annua nel caso di buy-sell entity, oppure intermediato nel caso di agente/commissionario), che deve essere compreso tra una soglia minima e una soglia massima. I soggetti che presentano un indicatore al di fuori di tale range (non ancora definitivo) sono esclusi dall’applicazione dell’approccio semplificato. Infine, sono esclusi i soggetti che vendono servizi e commodities.

L’applicazione del metodo: la matrice di valori e i suoi parametri
Dopo aver individuato i criteri per definire quali siano le transazioni qualificate, il documento illustra le modalità di applicazione del metodo al fine di determinare una matrice di valori di margini operativi di libera concorrenza. È proposto un set globale di soggetti comparabili indipendenti e l’utilizzo di diversi parametri ed indicatori di profitto, che consentono di collocare la tested party all’interno della matrice.
I range di valori sono raggruppati per gruppi di settore industriale ed in ciascun gruppo sulla base di due indicatori di intensità: il rapporto tra gli asset operativi e fatturato ed il rapporto tra spese operative e fatturato.
Per alcune giurisdizioni con determinati requisiti potrebbe essere prevista una matrice di valori modificata ed eventuali aggiustamenti potrebbero essere applicati per tener conto del rischio Paese.
L’approccio semplificato è indirizzato a supportare una corretta approssimazione delle marginalità at arm’s length nei Paesi definiti “low capacity”, intendendosi con tale termine quei Paesi in cui è carente la disponibilità di dati sui soggetti comparabili oppure sono assenti comparabili locali.
Infine, una sezione è dedicata alle tematiche di certezza fiscale. Innanzitutto è prevista una clausola di salvaguardia, per cui restano in vigore gli accordi preventivi (APA) e gli accordi raggiunti in seguito a procedure amichevoli già sottoscritti prima dell’introduzione del nuovo regime. Inoltre, in caso di rettifiche primarie effettuate da un’amministrazione fiscale sulla base dell’approccio semplificato, l’altra amministrazione potrà valutare sia se ci sono i requisiti sia se l’approccio semplificato sia correttamente applicato. Infine, in caso di procedure amichevoli, le autorità competenti si impegnano per risolvere il caso di doppia imposizione applicando l’approccio semplificato anche qualora il contribuente o una delle amministrazioni non l’abbia applicato in sede di accertamento. 

Fonte: Agenzia delle Entrate

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