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Soglia a 3mila euro anche con un solo figlio

La platea dei beneficiari è ora più ridotta, in quanto la detassazione maggiorata a € 3mila è confinata ai soli lavoratori con figli.

Rispetto all’innalzamento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit introdotto nel 2022, la platea dei beneficiari è ora più ridotta, in quanto la detassazione maggiorata a 3 mila euro è confinata ai soli lavoratori con figli a carico, mentre chi non ha figli a carico continua a riferirsi alla soglia ordinaria di non imponibilità, a 258,23 euro.

Un’altra novità, rispetto al 2022, riguarda la necessità di dare comunicazione preventiva (o comunque entro il 2023) alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

L’innalzamento del limite è stato previsto, limitatamente al 2023, dall’articolo 40 del Dl 48/2023, che ha elevato la soglia ordinaria di 258,23 euro (articolo 51 comma 3 del Tuir) per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori, estendendo la portata dell’intervento, come già avvenuto nel 2022, alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia e gas.

Il rimborso delle utenze può riguardare immobili a uso abitativo detenuti sulla base di titolo idoneo dal lavoratore o dal coniuge o dai suoi familiari e rileva anche per gli immobili diversi dalla “prima casa” (Assonime 29/2022). La soglia maggiorata è concessa soltanto ai lavoratori con figli a carico, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio, i figli adottivi o affidati. È possibile beneficiare della soglia maggiorata per entrambi i genitori e anche con un solo figlio a carico, ovvero con reddito complessivo non superiore a 4mila euro, al lordo degli oneri deducibili per i figli nati a partire dal 1999, limite che scende a 2.840,51 per i figli di età superiore a 24 anni (circolare 23/E/2023).

Il beneficio, per il quale è richiesta una dichiarazione al datore di lavoro di avere figli a carico comunicandone il codice fiscale, riguarda anche gli altri percettori di reddito assimilato al lavoro dipendente, quali Co.co.co e amministratori e può essere selettivo, ovvero riguardare anche soltanto uno o più lavoratori della società (circolare 35/E/2022 par.1).

Il beneficio è inoltre riferibile a beni o servizi offerti al dipendente, ma anche al coniuge, a figli e altri familiari conviventi, anche se non fiscalmente a carico (circolare 326/1997, par. 2.3.1).

La soglia di non imponibilità non costituisce franchigia: pertanto, il superamento anche per importi irrisori del limite di 3mila euro (ovvero 258,23 euro per i lavoratori senza figli a carico) comporta la tassazione dell’intero valore dei benefit.

Nel novero dei fringe benefit che beneficiano della detassazione vi sono anche le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti: ne beneficerà pertanto il lavoratore con figli a carico che ha auto in uso promiscuo con fringe benefit non superiore a 3mila euro per l’anno 2023.

Come già visto per il 2022, anche il nuovo limite di 3mila euro è cumulabile con il bonus carburante (circolare 35/E/2022, paragrafo 3).

Fonte: Il Sole 24 Ore

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