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Nel concordato di gruppo si oppone il creditore singolo

Chi ha crediti verso una sola società può contrastare l’ammissione; la legittimità della proposta prescinde dalle modalità di esecuzione.

Può opporsi all’ammissione alla procedura di concordato semplificato di gruppo anche il creditore di una sola delle società facenti parte del gruppo, che non vanti crediti azionabili nei confronti delle altre. Lo ha stabilito il Tribunale di Bergamo in un articolato decreto del 26 aprile scorso in cui vengono fissati i criteri interpretativi delle norme del Codice della crisi, applicabili all’attività di liquidazione e di controllo del liquidatore nell’ipotesi in cui una società controllata sia depositaria del patrimonio del gruppo e la società controllante ed esercente l’attività di gestione dell’azienda non ne sia titolare.

Procedibilità dell’opposizione

Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione di un creditore di una delle società, con la quale le società del gruppo proponente il concordato volevano paralizzare le sue doglianze.

Una tale preclusione non si può trarre dall’articolo 284 del Codice della crisi che disciplina il concordato di gruppo e fissa le regole che valgono a differenziare la disciplina di questo istituto dalle norme generali sul concordato. E d’altronde se si interpretasse diversamente la disposizione si giungerebbe all’illegittima conclusione per cui solo i creditori di tutte le società del gruppo avrebbero diritto di opporsi alla domanda di concordato facendo valere ragioni di legittimità o convenienza, mentre il creditore di una sola di esse rimarrebbe privato di ogni facoltà rispetto al procedimento di omologa.

Modalità di vendita

Fissato questo principio, i giudici bergamaschi hanno tuttavia disatteso le censure al piano avanzate dall’opponente che lamentava la mancata previsione delle modalità di vendita dei beni, il rischio di eccessiva dilatazione dei tempi fissati dalla proposta di concordato e l’assenza di specifiche garanzie sulle modalità di soddisfacimento nelle misure ivi indicate.

Ad avviso del Tribunale, su questi aspetti, a prescindere dalle specifiche previsione del piano, trovano comunque applicazione le regole generali contenute nel Codice della crisi.

In tema di concordato semplificato, l’iter liquidatorio deve essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, dato il rinvio normativo alle disposizioni che regolano le vendite in sede di liquidazione giudiziale.

Inoltre l’articolo 118 del Codice della crisi, applicabile anche al concordato semplificato, garantisce che il soddisfacimento delle pretese creditorie sia allineato a quanto previsto dal piano. E consente, in caso di disallineamento, di attivare le tutele e i presìdi procedurali ivi previsti, sollecitando un rafforzamento della vigilanza da parte del liquidatore, che, comunque, ha il dovere di riferire prontamente al Tribunale.

Quanto ai tempi di esecuzione e al loro rispetto opera sempre (e a prescindere dalle disposizioni contenute nel piano) la previsione nel citato articolo 118 del dovere del liquidatore di riferire al tribunale di ogni ritardo o impedimento frapposto dal debitore nell’esecuzione del piano.

Legittimità del piano ed esecuzione

Il ragionamento dei giudici bergamaschi, pertanto, tende per un verso a inquadrare il concordato semplificato di gruppo nell’ambito delle disposizioni generali delle procedure concorsuali nei limiti in cui siano compatibili e non espressamente derogate; per altro verso cerca di separare l’aspetto della legittimità e della convenienza della proposta di piano concordatario da quello della legittimità e della correttezza delle concrete modalità di esecuzione, evidenziando i profili sui quali si dovrà procedere a un controllo successivo dell’operato del liquidatore in corso di esecuzione senza che si possa giungere a un preliminare giudizio negativo sul piano sul generico assunto dell’incertezza in ordine all’adempimento corretto degli obiettivi della liquidazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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