Anche per il 2023, il valore dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito viene elevato da 258,23 euro a 3mila euro, anche se solo per i lavoratori con figli a carico (Dl 48/2023, articolo 40).
Il mondo dei fringe benefit che beneficiano di detassazione totale o parziale è variegato e non include soltanto buoni pasto e le auto in uso promiscuo: per il 2023, un posto di primo piano è nuovamente previsto per beni, servizi o rimborsi di utenze, non imponibili per i lavoratori con figli a carico appunto fino alla soglia di 3mila euro.
Il tema è di particolare interesse in quanto i vari interventi succedutisi nel tempo volti alla riduzione del cuneo fiscale non hanno sortito effetti significativi e la delega fiscale, che prevede la revisione e la semplificazione dei benefit da detassare per favorire mobilità sostenibile ed efficientamento energetico, previdenza complementare e assistenza sanitaria e sociale, deve ancora fare il suo corso.
Il trattamento fiscale e contributivo
Ma procediamo con ordine, precisando in primo luogo che i benefit sono detassati soltanto se lo dispone il legislatore. Opera infatti il cosiddetto principio di onnicomprensività: «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» (articolo 51, comma 1, del Tuir).
Il reddito va dichiarato in base al «principio di cassa allargato»: si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e valori ricevuti entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Il principio è valido anche per i fringe benefit.
Il tema rileva anche ai fini contributivi, in quanto opera l’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale (articolo 12 della legge 153/1969). Il legislatore può tuttavia disporre diversamente: si pensi al bonus carburante che, riproposto fino a 200 euro per l’anno 2023 (articolo 1, comma 1, del Dl 5/2023), è stato disciplinato in modo che la detassazione non rilevi ai fini contributivi.
I benefit agevolati
Tra gli strumenti che permettono di beneficiare appieno della detassazione e della decontribuzione e, al contempo, della piena deducibilità da parte del datore di lavoro, vi sono i piani di welfare aziendale rivolti alla generalità o a categorie di dipendenti per somme e servizi previsti dall’articolo 51, comma 2, lettere f (utilità sociale), f-bis (educazione e istruzione), f-ter (assistenza a familiari non autosufficienti), f-quater (rischio di non autosufficienza).
Tra i benefit più gettonati, in alternativa al servizio non imponibile di mensa o dei ristoranti convenzionati, vi sono poi i buoni pasto detassati nei limiti di 4 euro giornalieri (8 se buono elettronico e 5,29 se mancano i servizi di ristorazione). Il buono può essere concesso anche ai lavoratori in smart working (interpello 123/E/2021) ma deve riguardare la generalità o categorie di dipendenti secondo un orientamento dell’Agenzia (circolare 326/E/1997) che eccede il dettato normativo.
Un altro benefit diffuso riguarda l’auto concessa in uso promiscuo al dipendente con tassazione parametrata in base a una percorrenza convenzionale di 15mila km annui e in misura percentuale variabile in funzione dell’emissione di CO2 del veicolo da un minimo del 25% (fino a 60 g / Km) fino al 60% (dal 2021 per emissioni oltre 190 g). Il datore di lavoro beneficia di una deduzione dei costi maggiorata rispetto alle auto aziendali, ma comunque limitata al 70%, oltre alla detraibilità Iva ridotta al 40 per cento.
In periodo di tassi alti sono inoltre apprezzati i prestiti concessi dal datore di lavoro (o i contributi in conto interessi riconosciuti per prestiti/mutui bancari), in quanto beneficiano di una base imponibile ridotta al 50% della differenza tra il tasso applicato e il Tur alla fine dell’anno.
Un altro fringe benefit fiscalmente interessante riguarda i dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro nel Comune dove prestano l’attività: per i primi tre periodi di imposta i canoni di locazione e le spese di manutenzione non sono tassati, mentre il datore di lavoro beneficia della deduzione (articolo 95, comma 2, del Tuir).
Anche i contributi di assistenza sanitaria versati – in conformità a contratti, accordi o regolamenti – a enti o casse con finalità assistenziale nei limiti di 3.615,20 euro e le prestazioni di servizio di trasporto collettivo e i rimborsi di abbonamenti per il trasporto pubblico se rivolti a categorie o a tutti i dipendenti possono beneficiare della detassazione, mentre le azioni quotate beneficiano della detassazione fino a 2.065,83 euro soltanto se offerte alla generalità dei dipendenti.
Fonte: Il Sole 24 Ore