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Non costituiscono sussidi i crediti d’imposta per i consumi energetici fruiti

I crediti d'imposta per i consumi energetici fruiti non incidono sul calcolo dell'incremento del 30% che condiziona i trimestri successivi.

I crediti d’imposta per i consumi energetici fruiti non costituiscono sussidio. Pertanto non incidono sul calcolo dell’incremento del 30% che condiziona la spettanza dei crediti relativi ai trimestri successivi: questo il chiarimento della risposta n. 355 del 20 giugno scorso. Che, ancorché riferito a un credito riconosciuto alle imprese energivore, non può che avere portata generale su tutte le tipologie di crediti per energia elettrica e gas.

La risposta nasce da un’istanza di interpello in cui una società energivora chiedeva indicazioni sull’ impatto del credito d’imposta previsto per le spese del 2° trimestre del 2022 dall’articolo 4 Dl 17/2022, sul “test dell’incremento del 30%” da effettuarsi per accedere al credito riferito alle spese del terzo trimestre 2022.

In base al “test”, per fruire del credito per le spese del 3° trimestre 2022, deve essere verificata la condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 2° trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli “eventuali sussidi”, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo 2019.

In altri termini, si è posto il dubbio se, per l’accesso al credito del 3° trimestre 2022, il credito d’imposta spettante per il 2° trimestre 2022 dovesse essere considerato quale sussidio ai fini del calcolo dell’incremento del 30%, rispetto al medesimo periodo 2019, in quanto la norma si riferisce ai costi del 2° trimestre 2022 assunti “al netto delle imposte e degli eventuali sussidi”.

L’Agenzia ha ricordato che per sussidio si intende ogni beneficio economico (fiscale e non) conseguito a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e a essa collegata; si tratta di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica (si veda circolare 13/2022).

L’Agenzia osserva che le varie disposizioni succedutesi nel tempo sono state finalizzate a contenere l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, e di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, e risultano in linea di principio «destinate a tutte le imprese che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nell’ambito del proprio processo produttivo».

I diversi provvedimenti hanno avuto lo scopo di prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve considerarsi “unitario”, in quanto collegato a una unitaria situazione di crisi che si è prolungata oltre l’originario orizzonte temporale. Sotto il profilo della loro ratio le diverse disposizioni hanno inteso introdurre un beneficio unico “a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti” dalle predette imprese nel 2022 e nel 2023.

Ed è proprio l’unitarietà dell’intervento normativo, pur articolato in plurimi Dl, che porta l’Agenzia a concludere meritoriamente che i crediti d’imposta relativi a un trimestre precedente non rientrano tra gli eventuali sussidi da considerare ai fini della determinazione della spettanza del credito relativo al trimestre successivo.

Fonte: Il Sole 24Ore

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