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Aliquota Iva più leggera per protesi mediche e robotica riabilitativa

Si riprende nuovamente il tema dell'Iva da applicare ai dispositivi medici e alle protesi, oltre che agli ausili medici.

Con le risposte dell’agenzia delle Entrate 282 e 287 di aprile 2023 si riprende nuovamente il tema dell’Iva da applicare ai dispositivi medici e alle protesi, oltre che agli ausili medici.

Fondamentale ai fini del corretto inquadramento normativo il parere tecnico dell’agenzia delle Dogane che accerta l’effettiva composizione e classificazione merceologica dei prodotti in quanto non è sufficiente la semplice qualificazione di dispositivi medici.

Infatti, come precisato dalla risoluzione 59/E/2003, la qualificazione degli apparecchi come ”dispositivi medici” (e cioè, qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, ecc.), non è di per sé sufficiente per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta.

Per prassi amministrativa consolidata, si considerano ”protesi” gli apparecchi da portare sulla persona o da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità mediante l’assunzione o sostituzione di una funzione dell’organismo compromesso dalla menomazione, mentre gli ”ausili” sono prodotti destinati ad alleviare la disfunzione del malato senza svolgere le funzioni proprie delle protesi.

Il n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, prevede l’aliquota Iva ridotta al 4% per le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità.

La previsione opera un espresso richiamo ai beni ricompresi nella voce doganale 90.19 della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987 a cui fa riferimento la Tabella che, come chiarito con la risoluzione 46/E/2015, attualmente corrisponde alla voce doganale 90.21 della Nomenclatura Combinata vigente, con la conseguenza che solo i beni riconducibili alla citata voce doganale possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 32/E/2010, ha fornito indicazioni per la trattazione delle istanze di interpello finalizzate all’individuazione della corretta aliquota Iva da applicare alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegata al Dpr 633/1972, chiarendo che in casi come quello prospettato dall’interpellante, è necessario un preliminare accertamento tecnico di competenza dell’agenzia delle Dogane teso ad acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti oggetto del quesito.

L’agenzia delle Entrate, sulla base di questo accertamento tecnico, fornisce il proprio parere in merito alla corretta aliquota Iva applicabile alla cessione dei beni ricompresi nella citata Tabella.

La documentazione necessaria per l’aliquota agevolata degli ausili

Occorre distinguere gli ausili che per ”vocazione” possono essere utilizzati solo dai soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti, rispetto ai quali, non ponendosi il dubbio circa la loro inerenza, non si ritiene necessaria la certificazione sanitaria. La seconda tipologia riguarda invece quegli ausili che, per caratteristiche e per qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione. In quest’ultimo caso, l’aliquota agevolata è applicabile alle cessioni effettuate “nei confronti di soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Usl di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente”.

In questi ultimi casi è necessaria un’adeguata certificazione sanitaria che ne attesti l’utilizzazione da parte di malati affetti da menomazioni funzionali permanenti.

Con il decreto 7 aprile 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, che dà attuazione alle disposizioni dettate dall’articolo 29-bis del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020), è stata superata la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Asl, per poter assoggettare all’aliquota Iva ridotta del 4% le cessioni dei sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Il Dm 7 aprile 2021, nello specifico, modifica l’articolo 2 Dm 14 marzo 1998, disponendo che per poter beneficiare dell’aliquota al 4% sulle cessioni degli ausili tecnici e informatici è necessario che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, solo una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.

In particolare, il decreto Semplificazioni all’articolo 29-bis ha previsto che i verbali delle commissioni mediche devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità.

Fonte: Il Sole 24Ore

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