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L’esonero contributivo per assumere un giovane under 36 dopo la somministrazione

Per le assunzioni si può fruire degli esoneri contributivi se queste sono attuazione di un obbligo di legge o di contratto collettivo.

La domanda

Abbiamo avuto un lavoratore somministrato presso la nostra azienda per più di sei mesi, poi assunto direttamente in azienda, possiamo beneficiare dell’agevolazione? Inoltre confermate che per un lavoratore assunto a tempo determinato direttamente dall’azienda per più di sei mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, l’esonero spetta?

Nella circolare Inps 57 del 22 giugno 2023, al paragrafo n.5, l’istituto afferma che: «nonostante l’espresso richiamo effettuato dall’articolo 1, comma 104, della legge di Bilancio 2018, e dall’articolo 1, comma 12, della legge di Bilancio 2021, al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, la portata dell’agevolazione ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni dell’articolo 31, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 150/2015.
Pertanto, per le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate nell’ambito della presente circolare, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro».
Si ritiene pertanto che l’agevolazione sia applicabile a entrambe le casistiche illustrate.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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