Cerca
Close this search box.

Ocse, transfer pricing per vendite all’ingrosso con compensi prestabiliti

L'Ocse vuole proporre un metodo semplice e standard per determinare una remunerazione delle attività di base di marketing e distribuzione.

Tra i documenti posti in pubblica consultazione dall’Ocse a luglio vi è una seconda bozza del documento «Pillar one – Amount B» che vuole proporre un metodo semplice e standard per determinare una remunerazione arm’s length delle attività di base di marketing e distribuzione. In sostanza per alcuni limited risk distributors, agenti e commissionari che operano nel mercato all’ingrosso si vogliono sostituire le tradizionali analisi di benchmark, che presentano indubbi elementi di soggettività e sono frequentemente oggetto di contestazione da parte delle amministrazioni finanziarie, con delle remunerazioni predefinite.

In futuro pertanto, il transfer price sarà gestito con una sorta di doppio binario: margini prestabiliti per le attività incluse nell’Amount B e analisi classiche in applicazione del principio di libera concorrenza per tutti gli altri tipi di transazioni intercompany (oltre alla riallocazione dei profitti prevista dall’Amount A, ove applicabile, con formule matematiche).

Una volta terminato, il documento sarà inserito nelle linee guida Ocse e si applicherà a tutti i contribuenti a partire dal 2024, a differenza dell’Amount A che rappresenta l’altro elemento del Pillar 1 che prevede soglie elevate di fatturato (20 miliardi di euro), oltre che di redditività.

Nel nuovo documento sono stati fatti passi avanti rispetto alla precedente versione, anche perché sono state inserite delle indicazioni di margini che consentono alle imprese di fare delle prime valutazioni sul possibile impatto dell’amount B. Permangono, tuttavia, alcuni punti da chiarire.

Innanzitutto è positivo il fatto che siano state riviste le condizioni di ingresso, eliminando le stringenti regole della precedente versione che rischiavano di applicarsi a un numero di contribuenti molto limitato, vanificando pertanto l’utilità del lavoro (si veda il Sole 24 Ore del 27 marzo 2023). Si propone ora un approccio più allargato, che è però da ultimare in base a due possibili alternative.

Una prima soluzione, più pragmatica, si basa sull’applicabilità dei principi delle linee guida per l’utilizzo di un metodo che analizza una delle controparti delle transazioni (one-sided), ovvero il Tnmm sui dati del distributore, oltre che su soglie di spese operative sul fatturato; mentre la seconda soluzione prevede un’ulteriore fase di analisi qualitativa per confermare, sulla base dell’accurata delineazione delle transazione, che si tratti di attività di base di marketing e distribuzione. La prima alternativa sembrerebbe maggiormente allineata all’obiettivo di semplificazione che l’Ocse si prefigge, evidentemente a discapito della precisione, anche perché l’ulteriore step qualitativo previsto dalla seconda soluzione si sovrappone in parte con la valutazione dell’utilizzo di un metodo one-sided, e potrebbe dunque creare ulteriori aree di incertezza e contestazione sulla possibilità di essere in-scope.

Un’altra apertura deriva dalla possibilità di segmentare i conti economici. In sostanza, le società che svolgono più attività potranno comunque avvalersi delle semplificazioni, isolando costi e ricavi delle attività di base di marketing e distribuzione, a patto che la segregazione sia attendibile e i costi indiretti non superino soglie predefinite (anche quest’ultimo aspetto deve essere ulteriormente definito).

Sono in ogni caso escluse le vendite al dettaglio se superiori al 20% del fatturato, e le attività di distribuzione di commodities e servizi.

Rimane da definire la modalità con cui l’Ocse deciderà di implementare l’amount B, se come safe harbour, come indicazione di valori arm’s lenght (prescription) o altra modalità da stabilire. Si tratta di un aspetto estremamente rilevante, anche ai fini della valenza e dell’interpretazione dei valori previsti dall’Amount B. I margini operativi indicati nel documento ad esempio, non includono risultati negativi; tuttavia, non si può escludere che in contesti di mercato un distributore che svolge attività di base di marketing e distribuzione e rispetti le soglie di incidenza delle spese operative, possa avere delle perdite. Il contribuente dovrebbe quindi poter comunque difendere la genuinità delle proprie perdite.

Per garantire la certezza ai contribuenti, i risultati degli accordi preventivi (Apa) già in vigore rimarranno validi. Si sta inoltre valutando se risultati dell’Amount B potranno essere utilizzati per risolvere le procedure amichevoli, il che potrebbe contribuire ad accelerarne significativamente i tempi di risoluzione.

Le nuove regole in breve

Il metodo

Il metodo è il Tnmm, salvo che non sia applicabile il Cup con dati interni.

I margini

I margini operativi (risultato operativo/fatturato) vanno dall’1,5% al 5,5% con soglie di tolleranza dello 0,5 per cento. Variano a seconda del settore di riferimento, dell’incidenza degli asset operativi e spese operative sul fatturato.

Le soglie

I margini devono sempre rientrare all’interno di soglie di berry ratio (margine lordo/spese operative) massime e minime (da 1,50 a 1,05).

I punti da chiarire

Dovrà essere fatto ulteriore lavoro sui correttivi per le differenze geografiche. Da chiarire quali sono i valori di riferimento per le imprese che operano in più settori.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator