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Fondi di investimento alternativi, gli interessi da equalizzazione sono proventi partecipativi

I cosiddetti interessi da equalizzazione costituiscono, per gli investitori precedenti, proventi derivanti dalla partecipazione al fondo.

I cosiddetti interessi da equalizzazione (additional amount), che – specie nel caso dei fondi comuni d’investimento alternativi (Fia) di tipo chiuso – vengono corrisposti al fondo dai “nuovi investitori” e distribuiti dal fondo stesso agli “investitori precedenti”, costituiscono, per questi ultimi, proventi derivanti dalla partecipazione al fondo di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g) del Tuir. Così la risposta dell’agenzia delle Entrate 420/2023 risolve una questione dibattuta da tempo.

Di norma, il regolamento o l’atto istitutivo degli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso prevede che, durante il periodo di sottoscrizione, l’adesione dei partecipanti possa avvenire in più fasi.

In questi casi, per garantire parità di trattamento fra nuovi investitori e investitori iniziali, il regolamento prevede anche che i nuovi entrati debbano versare un importo addizionale corrispondente a un dato tasso di interesse calcolato sulle somme che essi avrebbero dovuto versare se avessero sottoscritto il Fia alla data di ammissione iniziale degli investitori precedenti.

L’interesse di equalizzazione non aumenta la quota di partecipazione al fondo di chi lo effettua; non ha quindi le caratteristiche di un apporto di capitale. Inoltre non riduce il residuo impegno assunto a versare il capitale su richiesta del gestore (undrawn commitment); viene, invece, distribuito agli investitori precedenti, in proporzione alla quota di ciascuno.

Sul piano economico e finanziario, pertanto, gli interessi da equalizzazione hanno la funzione di riconoscere agli investitori preesistenti una remunerazione per aver impiegato le proprie risorse finanziarie nel fondo comune per un arco temporale più lungo rispetto agli investitori successivi. È la correlazione al tempo che fa sì che la somma ricevuta sia calcolata in forma di interesse. Ma ciò non significa, si può aggiungere, che si tratti di una forma di impiego di capitale alla stregua di un finanziamento.

Condivisibilmente, quindi, l’Agenzia giunge alla conclusione che la somma abbia la natura di un provento distribuito dal fondo, tassabile nell’ambito dell’articolo 44, comma 1, lettera g) del Tuir. Di conseguenza il gestore del fondo italiano, o il soggetto che interviene nella riscossione del provento, applica la ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del Dpr 600/1973 nei confronti degli investitori italiani e di quelli esteri non “white list”; ritenuta che per gli investitori non imprenditori residenti è operata a titolo d’imposta se l’emittente è un fondo istituito nella Ue o nello Spazio economico europeo con gestore vigilato, altrimenti è d’acconto.

Se il fondo, come nel caso della risposta dell’Agenzia, è istituito all’estero, la tassazione opera solo nei confronti degli investitori italiani (articolo 10-ter, legge 77/1983; circolare 19/E/2013, pagina 24).

L’interpellante non ha chiesto chiarimenti riguardo alla posizione del nuovo investitore che abbia versato l’interesse da equalizzazione. Considerato che il versamento non riduce l’ undrawn commitment e quindi non è equiparabile ad un aumento di capitale, gli operatori tendono a consideralo alla stregua delle commissioni o spese di sottoscrizione che – come viene confermato dalla risoluzione 101/E/2014 – aumentano il costo medio della partecipazione ai fini dei redditi diversi, ma non ai fini dei redditi di capitale.

Fonte: Il Sole 24Ore

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