La domanda per il tax credit
L’articolo 9 del Dl n. 4/2023 ha esteso anche per l’anno di imposta 2022 le disposizioni previste dall’articolo 81, comma 1, del Dl n.104/2020, concedendo ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.
La domanda per il riconoscimento del contributo deve essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma online www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022/ attivata dal Dipartimento per lo sport il giorno 1° agosto 2023. Il dipartimento per lo Sport ricorda che non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diversa da quella telematica stabilita o al di fuori dei termini temporali previsti dal 1° agosto al 29 settembre 2023.
Il budget di spesa
Per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, oggetto di comunicazione entro il 29 settembre, è stata prevista un’autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
L’investimento agevolato
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
L’utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, solamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del DLgs n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo con il codice credito I9.
Le diverse proroghe
La prima versione del tax credit sponsorizzazioni risale agli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, prorogato al 2021, successivamente esteso agli investimenti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e poi a quelli realizzati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, nonché, da ultimo, per quelli eseguiti dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023 dall’articolo 37 del Dl 75/2023.
A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022 e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023, nonchè a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, che costituisce tetto di spesa.
Il Dipartimento dello sport precisa che la procedura di richiesta del credito d’imposta per il primo trimestre 2023 verrà avviata al termine di quella prevista per il 2022.
La precisazione nelle Faq
In ordine alle varie proroghe va evidenziato che nelle Faq presenti nel sito del Dipartimento dello sport viene chiarito che per un contratto stipulato nel 2022 con fattura del 2022 quietanzata nel 2023 non è possibile accedere all’agevolazione per il 2022 in quanto sono valide le sole fatture incassate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.
Per l’anno 2023 si dovrà attendere l’apertura della procedura relativa al 2023 e comunque saranno valide solo le fatture incassate tra il primo gennaio 2023 ed il 31 marzo 2023 o quelle dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.
Per informazioni e quesiti è possibile scrivere a servizioprimo.sport@governo.it specificando nell’oggetto “sponsorizzazioni sportive 2022”.
Fonte: Il Sole 24Ore