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La cessione di azienda c’è solo se i beni ceduti sono complementari

Complementarietà ed organizzazione di beni rispetto all'attività d'impresa sono i fattori che contraddistinguono un complesso aziendale rispetto a singoli beni che, in caso di cessione, sono soggetti a trattamenti Iva contrastanti.

Complementarietà ed organizzazione di beni rispetto all’attività d’impresa sono i fattori che contraddistinguono un complesso aziendale rispetto a singoli beni che, in caso di cessione, sono soggetti a trattamenti Iva contrastanti. Dopo poche settimane dalla pubblicazione del principio d’interpretazione n. 4/2023 del Comitato Iva del Sole 24 Ore, sull'(ir)rilevanza Iva della cessione d’azienda, già l’agenzia delle Entrate pubblica nuovi casi da valutare. Si tratta delle risposte a interpello di fine luglio, numero 399 e 404, in cui la conclusione è in sostanza uguale: non si considera cessione di azienda (o di ramo d’azienda), nel primo caso, una cessione di beni e di brevetti e con l’assunzione di vari impegni, nel secondo caso, una cessione di un complesso immobiliare locato a terzi.

Pur se la casistica diverge, le argomentazioni che inducono le Entrate a tali conclusioni fanno leva su fattori comuni. Per stabilire se la cessione a titolo oneroso di taluni beni – nel primo caso scarti di lavorazione, prodotti finiti e semilavorati unitamente a opere a brevetti ed opere dell’ingegno, nel secondo caso un residence dato in locazione a terzi – possa costituire ai fini fiscali una cessione d’azienda, rilevano anzitutto la complementarietà e l’organizzazione di beni funzionale all’esercizio dell’impresa.

Dirimente è il richiamo che la risposta n. 404 fa all’orientamento della Cassazione che dà rilievo alla preesistenza di un’organizzazione in forma di azienda dei beni oggetto del contratto e al fatto che i beni al momento del trasferimento sono organizzati per l’esercizio dell’impresa già dal dante causa (sentenza 3888/2020). Meno condivisibile è il richiamo alla 9575/2016, ove si riconosce l’esistenza di una cessione d’azienda anche laddove, quanto al complesso dei beni ceduti, occorra la successiva integrazione da parte del cessionario affinché essi siano idonei all’esercizio dell’attività di impresa. Si ritiene piuttosto – come sottolinea il principio di interpretazione citato – che la valutazione sulla capacità del complesso ceduto a consentire l’inizio e/o la prosecuzione dell’attività d’impresa vada fatta ex ante, prima che la cessione sia realizzata e a prescindere dall’intervento del cessionario.

Tornando ai casi oggetto delle risposte delle Entrate, il trasferimento del complesso immobiliare (risposta 404) non ha determinato un passaggio di personale dalla cedente alla cessionaria né risultano cedute le relazioni finanziarie, commerciali e personali e tantomeno è stato valorizzato l’elemento patrimoniale dell’avviamento. Inoltre, i beni immobili ceduti non si considerano tra loro complementari ed organizzati all’esercizio d’impresa e, quindi, sono soggetti alle regole Iva previste in base alla natura degli immobili trasferiti.

Anche la cessione degli scarti di lavorazione, prodotti finiti e semilavorati contestualmente alla cessione di brevetti e opere dell’ingegno non può definirsi cessione d’azienda: non ci sono l’organizzazione e la potenzialità produttiva dei beni trasferiti caratteristiche dell’azienda. Piuttosto sono elementi patrimoniali isolati sulla cui cessione valgono le ordinarie regole Iva (risposta 399).

Fonte: Il Sole 24Ore

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