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L’uscita della Svizzera dalla black list non ha effetti retroattivi

Aggiornata la definizione di lavoratore frontaliere

L’uscita della Svizzera dalla black list per le persone fisiche ha effetti sul futuro. Con la circolare 25/E/2023 l’agenzia delle Entrate si adegua di fatto al dettato normativo. Per via del nuovo accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 sulla fiscalità del lavoro frontaliero, ratificato dall’Italia con legge 83/2023 cui ha fatto seguito il Dm 20 luglio 2023, la Svizzera è stata espunta dall’elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato ai fini Irpef ex Dm 4 maggio 1999. In base all’articolo 12, comma 3, della legge 83/2023, «l’efficacia delle modifiche … decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto … Restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto … nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni».

Le Entrate chiariscono gli effetti di questa previsione con l’esempio del cittadino italiano che nel 2023 si cancella dall’Anagrafe italiana per trasferirsi in Svizzera: egli continuerà ad essere considerato, salvo prova contraria, fiscalmente residente in Italia nel 2023 ex articolo 2, comma 2-bis, Tuir. Inoltre, gli asset finanziari detenuti in Svizzera nel 2023 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) continueranno a presumersi, salvo prova contraria, costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, con conseguente raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni tributarie. Il legislatore sembra aver voluto escludere effetti retroattivi su accertamenti e contenzioni in corso, con un superamento del principio cardine del favor rei valevole anche in materia tributaria.

La legge 83/2023 ha ratificato le nuove disposizioni in materia di regime fiscale dei lavoratori frontalieri, a decorrere, anche in questo caso, dal 1° gennaio 2024. Il nuovo accordo tra Italia e Svizzera fornisce anzitutto una definizione più puntuale di «lavoratore frontaliere». Si tratta dei soggetti che: sono fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova totalmente o parzialmente nella zona di 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente; svolgono un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa in questo altro Stato; ritornano in linea di principio quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza.

Il nuovo accordo prevede poi regimi differenziati tra vecchi e nuovi frontalieri. Chi svolge o ha svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore del nuovo Accordo continuerà a essere assoggettato a imposizione esclusivamente in Svizzera in base al precedente accordo del 1974. I lavoratori che, invece, verranno assunti dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo saranno soggetti a tassazione in Svizzera sul reddito di lavoro dipendente nella misura dell’80% e l’Italia potrà esercitare a sua volta la potestà impositiva sull’intero reddito, riconoscendo ai frontalieri un credito per le imposte pagate in Svizzera.

Fonte: Il Sole 24Ore

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