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Flat tax incrementale, chi può accedere e come si calcola

È ormai tempo di analisi dei profili di convenienza del nuovo regime della flat tax incrementale, introdotto dall’ultima legge di Bilancio.
  • Quando In sede di dichiarazione dei redditi 2024

  • Cosa scade Presentazione dell’opzione per il regime

  • Per chi Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione intellettuale

  • Come adempiere Esercizio dell’opzione in dichiarazione dei redditi 2024

1. In sintesi

È ormai tempo di analisi dei profili di convenienza del nuovo regime della flat tax incrementale, introdotto dall’ultima legge di Bilancio.
Sulla scorta delle indicazioni fornite proprio di recente dall’agenzia delle Entrate con circolare 18/E del 28 giugno scorso, si rende doveroso innanzitutto verificare se si possiedono i requisiti di ordine soggettivo richiesti per poter accedere a tale regime, e – in caso di risposta affermativa a tale domanda – procedere ad un ipotetico calcolo di carico fiscale adottando le nuove regole.

Trattandosi di un regime che opera su base opzionale, il contribuente potrà di conseguenza decidere se continuare ad applicare le regole ordinarie oppure, soltanto per il 2023, adottare i nuovi criteri di determinazione delle imposte dovute.

2. In cosa consiste il regime di vantaggio

Il nuovo regime tributario prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva di Irpef (e relative addizionali regionale e comunale) del 15%; a tal fine, rileva l’incremento di reddito del 2023 (oggetto di dichiarazione) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022).

Al riguardo la norma dispone quanto segue:
• l’imposta sostitutiva si calcola su una base imponibile comunque non superiore a 40mila euro, pari alla differenza tra il reddito relativo al periodo d’imposta 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare;
• il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle s ole attività d’impresa e di lavoro autonomo. In altre parole, la base imponibile incrementale si determina come segue: i) differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente; ii) applicazione a tale differenza della franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022; iii) applicazione, sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, della flat tax incrementale del 15%. Con la circolare in commento, paragrafo 2, le Entrate hanno confermato che l’ulteriore quota di reddito, non soggetta ad imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva Irpef (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

3. I soggetti ammessi..

Al nuovo regime, sostitutivo di Irpef e relative addizionali, possono aderire:
• le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir, a prescindere dal regime contabile adottato;
• gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.

Al riguardo la circolare specifica, nel paragrafo sull’ambito soggettivo di applicazione, che ai fini dell’accesso al regime in esame, da un lato non sia sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa e, dall’altro, che la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa.

A tal fine, la partecipazione dev’essere indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario, redatto ai sensi dell’articolo 2217 del Codice civile; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire se tale partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti; – le imprese familiari, limitatamente al titolare; – le aziende coniugali non gestite in forma societaria, limitatamente al titolare; – le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

Anche in questo caso, non è peraltro sufficiente la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo; di conseguenza – ha chiarito l’agenzia delle Entrate – nel regime agevolato rientrano le persone fisiche che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.

4. ..e quelli lasciati fuori

Non possono accedervi i contribuenti persone fisiche che per il 2023 applicano il regime forfetario ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.

Può invece accedere alla flat tax incrementale il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, qualora i ricavi o i compensi percepiti siano superiori a 100mila euro.

Dal regime in esame rimangono inoltre esclusi i contribuenti che hanno iniziato l’attività d’impresa o l’esercizio di arti o professioni a partire dal 2023.

5. I redditi esclusi

La circolare in commento ha precisato che sono esclusi dal regime della flat tax incrementale:
• i redditi delle società di persone, che siano imputati ai soci per trasparenza ex articolo 5, comma 1, del Tuir;
• i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (articolo 116 del Tuir);
• i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo Testo Unico, imputati ai singoli associati.

6. Le deduzioni, le detrazioni, le agevolazioni

La norma precisa che la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

7. Gli acconti

Ai fini del calcolo degli acconti Irpef (e relative addizionali) non si tiene conto della disciplina dettata per il regime agevolato in commento; di conseguenza, per il periodo d’imposta 2024 ai fini della determinazione degli acconti rilevano le aliquote ordinarie Irpef.

8. L’esclusione dall’imposizione progressiva Irpef

In applicazione del criterio generale enunciato dall’articolo 3, comma 3, lettera a), del Tuir, l’agenzia delle Entrate, paragrafo 2, ha chiarito che la quota di reddito assoggettata alla flat tax incrementale è esclusa dalla base di calcolo rilevante per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

Fonte: Il Sole 24Ore

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