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Esonero contributi per la società madre non tassata nel suo paese

Esonero della ritenuta anche per la società madre che non è gravata da imposta sui redditi in base alla tassazione dello Stato di residenza.

Si applica l’esonero della ritenuta previsto della Direttiva “madre-figlia” anche se la società madre non è concretamente gravata da imposta sui redditi societari in base alle regole di tassazione dello Stato di residenza. Il requisito dell’assoggettamento ad imposta, che fa scattare il beneficio, deve essere infatti inteso come condizione di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato, a nulla rilevando il concreto esercizio del potere impositivo dello Stato. A fornire questo interessante principio è la Corte ci Cassazione con la sentenza n. 23025/2023.

Il caso esaminato riguardava la legittimità del diniego al rimborso della ritenuta sui dividendi, motivato dall’agenzia delle Entrate nell’assunto che la società madre residente nei Paesi Bassi dovesse essere trattata come una società esonerata dal pagamento delle imposte sui redditi delle società (esclusa dal perimetro della direttiva). Ciò in quanto titolare di soli dividendi, esclusi in toto da tassazione in base al locale regime Pex.

La Cassazione risolve la questione di diritto sulla base dei propri precedenti arresti in materia di attribuzione del credito d’imposta convenzionale nei confronti di una società madre non gravata dall’imposta sui redditi societari in relazione ai dividendi distribuiti dalla società figlia italiana.

In tale contesto, la Suprema Corte ha ritenuto che il requisito dell’assoggettamento ad imposta debba essere inteso come condizione di potenziale assoggettamento a imposizione in modo illimitato senza che rilevi il concreto esercizio del potere impositivo da parte dello Stato.

La Cassazione ha, quindi, riconosciuto che il principio secondo cui il mero status di soggetto passivo d’imposta della società madre rileva ai fini della «contestuale» applicazione della direttiva madre-figlia e del Trattato bilaterale (non imponibilità dei dividendi nello Stato membro di residenza della società madre e attribuzione da parte dello Stato italiano del credito d’imposta convenzionale in relazione ai dividendi distribuiti dalla società figlia) riverbera anche nei casi in cui la neutralità è assicurata concentrando la tassazione degli utili societari al momento della loro produzione nello Stato dalla società figlia.

Tale neutralità deve essere assicurata in attuazione della direttiva e del principio di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, vietando la cosiddetta imposizione a catena che seguirebbe ove lo Stato di residenza della figlia assoggettasse a ritenuta i dividendi distribuiti alla società madre e/o ove lo Stato di residenza della madre assoggettasse i dividendi alla locale imposta sui redditi delle società.

Fonte: Il Sole 24Ore

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