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Agricoltura, partita (ancora) aperta su cumulo bonus investimenti e agevolazioni Ue

Ancora incerta la cumulabilità tra credito di imposta per beni strumentali nuovi e agevolazioni UE per i Piani di sviluppo rurale e Ocm Vino.

Ancora incerta la cumulabilità tra credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e agevolazioni europee previste per i Piani di sviluppo rurale e Ocm Vino.

Il tema è stato oggetto di diverse interpretazioni ma quella attualmente prevalente è quella restrittiva che, tuttavia, non tiene conto della ratio della norma oltre che del punto di vista del Ministero. Il punto di partenza è proprio la norma: la legge 160/2019 ha introdotto un credito di imposta da attribuire alle imprese (e, in alcuni casi, anche ai professionisti) per l’acquisto di beni strumentali nuovi; la misura era limitata agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 ma la legge 178/2020 ha previsto una analoga misura per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022. Da ultimo, la legge 234/2021 ha prorogato i termini previsti nella legge 178/2020 per cui il credito di imposta può essere fruito per gli investimenti fino al 31 dicembre 2025.

Le norme in questione prevedono esplicitamente il cumulo di questo credito di imposta con altre misure aventi ad oggetto le medesime spese a condizione che la somma delle misure, anche tenuto conto del fatto che il credito di imposta non è assoggettato a tassazione, non porti al superamento della spesa sostenuta.

Con riferimento alle misure riconosciute a livello europeo ed erogate dalle Regioni quali i contributi Psr (Piani di sviluppo rurale) e gli Ocn Vino, inizialmente era stata confermata la possibilità di procedere al cumulo tra le stesse, sempre tenuto conto del limite previsto dalla norma. Alcune Regioni (la Lombardia, ad esempio) avevano diramato appositi comunicati sul tema confermando la possibilità di procedere al cumulo. Su istanza delle Regione Sicilia che ha chiesto chiarimenti su questo tema, la Commissione europea con una nota del novembre 2020 ha però precisato che il programma di sviluppo rurale prevede delle aliquote di sostegno massime vincolanti che non possono essere superate in alcun caso e che sono riportate nell’allegato 2 del regolamento Ue n. 1305/2013.

Le misure Psr (ma lo stesso vale per gli Ocm Vino) e credito di imposta “4.0” possono essere cumulati ma entro i limiti del citato allegato 2 (quasi sempre pari al 40%). Con una interrogazione parlamentare del 1° dicembre 2021 (n. 5-07176) il Mef, richiamando anche il parere del Mipaaf, ha affermato che la risposta della Commissione europea non appare condivisibile ritenendo che i massimali riportati nel citato allegato 2 sono riferiti ad esclusivi interventi e non sono, invece, “massimali generali di spesa”. Ad oggi, tuttavia, molte Regioni hanno adottato una interpretazione restrittiva precludendo l’accesso al credito “4.0” nel caso in cui sia stata fatta richiesta di contributi disciplinati da Regolamenti europei.

Questa interpretazione presenta delle perplessità perché di fatto afferma che ogni provvidenza pubblica anche se non classificata aiuto di Stato, nella sostanza produce i medesimi effetti, essendo non cumulabile; inoltre, rende molto poco utilizzabile da parte degli agricoltori uno strumento che, invece, avrebbe dovuto essere di stimolo per il settore dell’agricoltura. Si ricorda, infatti, che uno degli obiettivi del Pnrr (tra le cui misure si annovera proprio il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi) è proprio quello di sostenere la diffusione dell’agricoltura di precisione e l’ammodernamento dei macchinari. Si auspica, pertanto, quanto prima un chiarimento tra il nostro Ministero e i competenti organi comunitari.

Fonte: Il Sole 24Ore

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