La delega fiscale ripropone un sistema duale di tassazione Irpef che richiama alla mente l’Iri, prevista dalla legge di Bilancio del 2017 attraverso l’introduzione dell’articolo 55-bis del Tuir, poi abrogato dalla legge di Bilancio 2019 senza essere mai effettivamente entrato in vigore. L’attuale disposizione prevede per le imprese in contabilità ordinaria un regime opzionale di tassazione tale da favorire «la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione» che, sul piano pratico, sarà caratterizzato da due momenti:
• una prima tassazione, al momento della formazione del reddito, ad una aliquota proporzionale uniformata a quella Ires (attualmente si tratterebbe del 24%);
• una seconda imposizione al momento del prelievo degli utili da parte dell’imprenditore individuale o dei soci, con partecipazione di tali importi (ma solo fino a concorrenza delle somme assoggettate ad imposta proporzionale) al reddito complessivo di tali soggetti, prevedendo a questo punto lo scomputo dall’Irpef di quanto già versato con il primo passaggio.
L’obiettivo di fondo è la coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito d’impresa, riducendo al minimo le distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme giuridiche e organizzative con cui “fare impresa”. Attualmente, infatti, imprenditori individuali e soci delle imprese a base personale sono penalizzati dall’obbligo (in virtù del principio di trasparenza di cui all’articolo 5 Tuir) di versare l’imposta progressiva su tutti gli utili prodotti, compresi quelli non prelevati e lasciati in azienda e quelli rappresentati da costi indeducibili.
In comune con il precedente esperimento dell’Iri c’è la facoltatività del regime e l’applicabilità alle sole imprese in regime di contabilità ordinaria. Tuttavia, in attesa di conoscere come le disposizioni delegate disciplineranno l’opzione, il meccanismo attuale dovrebbe differenziarsi dai tentativi passati. In essi, infatti, la doppia tassazione società-socio veniva evitata considerando deducibili dal reddito d’impresa le somme prelevate dai soci o dall’imprenditore individuale. Il meccanismo previsto dalla legge delega (in verità appena abbozzato) prevede, invece, che l’imposta pagata nel periodo di formazione del reddito sia scomputata dall’imprenditore o dal socio al momento della tassazione dei prelievi, secondo un meccanismo che richiama alla mente il credito d’imposta sui dividendi della vecchia Irpeg.
Occorrerà comprendere come verranno disciplinati nodi nevralgici ai fini del successo della previsione come il trattamento degli utili e delle perdite precedenti all’applicazione del regime, il riporto delle perdite in costanza di regime e al momento dell’uscita, l’imposizione sui prelievi operati dopo l’uscita dal regime sugli utili prodotti nella sua vigenza, e così via. Nelle imprese potenzialmente interessate al nuovo regime il reddito d’impresa (previa applicazione di minimali e massimali) costituisce anche la base imponibile contributiva, per cui andrà specificato se l’opzione riguarda anche tale ambito.
Fonte: Il Sole 24Ore