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Non paga l’Irap l’avvocato che opera presso più sedi

La disponibilità di un secondo studio legale non è indice dell'esistenza di autonoma organizzazione che giustifica l'applicazione dell'Irap.
Il fatto che l’avvocato abbia la disponibilità di un secondo studio legale (peraltro con impiego “assai limitato”) o della collaborazione di un altro collega, non è indice di per sé dell’esistenza di autonoma organizzazione che giustifica l’applicazione dell’Irap. Il tutto però è oggetto dell’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. È quanto si ricava dall’ordinanza n. 23487/2023 della sezione tributaria della Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso il ricorso di un avvocato che chiedeva il rimborso dell’Irap versata. La vicenda Nella vicenda, l’avvocato chiedeva il rimborso dell’imposta non dovuta per il 2007, sul presupposto della carenza del requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, Dlgs n. 446/1997. Il ricorso veniva accolto dalla CTP di Frosinone in primo grado e dalla CTR del Lazio in secondo grado, sul presupposto che le collaborazioni intrattenute con altri professionisti avessero natura del tutto episodica o comunque “carattere consulenziale”, e che l’impiego di un secondo immobile come studio legale fosse “molto limitato”. L’Agenzia delle Entrate adiva, quindi, il Palazzaccio, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 446/1997, nonché dell’articolo 2697 c.c., per avere il giudice di merito escluso il requisito dell’autonoma organizzazione, e dunque il presupposto dell’applicazione dell’imposta, nonostante in senso diametralmente opposto deponessero le circostanze della titolarità di un secondo studio legale e della possibilità di avvalersi della collaborazione di colleghi. La decisione Per gli Ermellini, il motivo è infondato. “Il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricordano anzitutto i giudici della S.C. – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Nel caso di attività professionale, chiarisce inoltre la Corte, l’Irap coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa esterna, cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista”. Cosicchè “è il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista (..) ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (cfr., ex multis, Cass. n. 32510/2019). La giurisprudenza sugli avvocati Con specifico riguardo all’avvocato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che la “locazione di uno studio, l’utilizzazione di software per il collegamento ad una banca dati, la formazione di un archivio, non costituiscono elementi idonei a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti elementi, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per il suddetto professionista” (Cass., 12/12/2019, n. 32510). Ad ogni modo, “sebbene l’uso di uno studio non sia di per sé indice dell’esistenza di autonoma organizzazione, costituisce però oggetto dell’accertamento di fatto del giudice di merito (che deve valutare anche il profilo delle dimensioni e delle caratteristiche dello studio, poste in relazione al normale svolgimento di quella specifica attività) la verifica della ‘eccedenza’ del bene strumentale rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio di attività in assenza di organizzazione”. Nel caso di specie, la CTR ha congruamente illustrato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere non decisive, le circostanze, da un lato, della disponibilità di un secondo studio legale (stante un impiego “assai limitato” dello stesso), e dall’altro della collaborazione di un altro avvocato (in ragione dell’ammontare della relativa spesa, in rapporto ai complessivi ricavi dichiarati), sicché le censure dell’Agenzia delle Entrate si infrangono contro l’impossibilità di censura delle valutazioni di merito operate dal giudice di secondo grado. Il ricorso è quindi rigettato. 
 

Fonte: Il Sole 24Ore

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