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Le Entrate non possono chiedere ai soci di pagare le sanzioni inflitte alla Srl estinta

Le norme succedutesi in materia puntano ad affermare i principi della piena riferibilità alla persona giuridica e dell’intrasmissibilità.
Le norme succedutesi in materia puntano ad affermare i principi della piena riferibilità alla persona giuridica e dell’intrasmissibilità
 

L’Agenzia delle entrate perde il ricorso con cui ancora una volta pretendeva di aver diritto a ottenere dai soci di una Srl il pagamento delle sanzioni comminate alla società ormai cancellata dal registro delle imprese. La Cassazione ribadisce che la pretesa non è azionabile contro i soci e che non sussiste neanche astrattamente il presupposto per affermare la configurabilità della responsabilità dei soci nel pagamento delle sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società di capitali. La non trasmissibilità si fonda sull’equiparazione dei soci della società di capitali a quella degli eredi, come prevista dall’articolo 8 del Dlgs 472/1997.

Con la sentenza n. 24316/2023 i giudici di legittimità nel rigettare l’appello delle Entrate riportano il precedente n. 9094 del 2017 (ma ve ne sono anche di più recenti) secondo cui l’estinzione della società – in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese – determina l’intrasmissibilità della sanzione.

Si tratta di regola che deriva dal principio della responsabilità personale del contribuente come espressamente codificato dall’articolo 2, comma 2, del Dlgs 472/1997. Non si trasmettono le sanzioni né ai soci né al liquidatore.

Il principio della responsabilità personale è ulteriormente asserito dal 2003 con l’articolo7, comma 1, del decreto legge 269/2003 che ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.

Fonte: Il Sole 24Ore

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