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I valori fiscali saranno sempre più vicini a quelli di bilancio

Avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici. È quanto prevede l’articolo 9 della delega per la riforma fiscale.

Avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici. È quanto prevede l’articolo 9 della delega per la riforma fiscale. In sintesi, si tratta di ridurre le numerose variazioni operate in sede di dichiarazioni fiscali per rispettare disposizioni tributarie che si discostano da quelle utilizzate per la redazione del bilancio.

Non sarà mai possibile eliminare integralmente queste differenze perché il fisco, in molti casi, deve adottare regole proprie: tuttavia, nel corso degli anni si sono incrementate le situazioni che impongono tali variazioni che comportano la gestione di doppi valori ma che, in molti casi, potrebbero essere eliminate.

Rispetto a quanto accadeva negli anni Ottanta le ipotesi che richiedono la gestione di un doppio binario sono aumentate notevolmente.

Le motivazioni sono essenzialmente due: la prima riguarda la redazione dei bilanci che, negli anni ottanta, in molti casi erano redatti con criteri fiscali piuttosto che civilistici. In quegli anni le regole fiscali costituivano sovente la base per la redazione dei bilanci ed erano sostitutive di quelle civilistiche, in parte assenti. Con l’avvento della quarta direttiva (e delle successive) e dei principi contabili la situazione è cambiata e questo ha comportato il disallineamento tra regole civilistiche e fiscali.

Il secondo motivo risiede nelle complicazioni derivanti sovente dall’applicazione delle norme tributarie le quali tuttavia, in molti casi, non rispondono alla situazione economica dei giorni nostri e, pertanto, alle esigenze delle imprese.

Ora la situazione è stabilizzata e, già da alcuni anni, è stata introdotta la «derivazione fiscale dei valori tributari a quelli civilistici», così l’articolo 83 del Tuir recepisce i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili.

La delega intende rafforzare il processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico. L’articolo 9 cita, in particolare, le variazioni relative a ammortamenti, opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, differenze cambi, crediti in valuta e interessi di mora.

Con riferimento agli ammortamenti, per esempio, non si deve dimenticare che ammortizzare un bene che ha un utilizzo pluriennale significa portarlo ad «estinzione contabile»: se questo avviene in otto o dieci esercizi si tratta solo di uno spostamento della frazione di costo (l’ammortamento) da un esercizio ad un altro.

Altro problema che oggi in molti casi si presenta è la determinazione della vita utile di impianti, molte volte complessi, per i quali nelle imprese più evolute la stima è effettuata dai tecnici e non dai contabili.

Un caso ricorrente riguarda i magazzini automatizzati/robotizzati, nei quali, scaffalature e quant’altro dovrebbero trovare specifiche aliquote: l’aliquota più pertinente per l’intera struttura produttiva (fabbricato e impianti) probabilmente non è quella del fabbricato, ma dell’impianto perchè il magazzino costituisce un sistema unitario, non possedendo propria autonomia tecnico funzionale.

Inoltre, dovrebbero essere recepite fiscalmente alcune regole contenute nell’Oic 16, relativo alle immobilizzazioni materiali: per esempio, la decorrenza dell’ammortamento dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso, piuttosto che in quello di entrata in funzione del bene previsto dall’articolo 102 del Tuir.

La riforma fiscale dovrebbe essere l’occasione per correggere l’anomalia tra beni di proprietà e beni in leasing con modifica delle norme del Codice civile.

Fonte: Il Sole 24Ore

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