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Bonus bollette, non è un sussidio il credito d’imposta riconosciuto nel trimestre precedente

L’agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti dei tax credit energia e gas rivolti a imprese energivore e non, gasivore e non.

L’agenzia delle Entrate è intervenuta con circolare 24 del 2 agosto 2023 per chiarire alcuni punti dei tax credit energia e gas rivolti a imprese energivore e non, gasivore e non. In effetti la spettanza e fruizione di questi crediti ha incontrato sin dall’inizio non poche difficoltà interpretative che sono state oggetto di alcune circolari nel 2022 (circolare 13/E, 20/E, 23/E e 36/E) e di alcune risposte a interpelli oggetto di pubblicazione.

La circolare 24/E

La circolare di agosto costituisce un utile riepilogo della disciplina ma non contiene elementi di grande novità in quanto attinge principalmente da chiarimenti emersi in interpelli e circolari precedenti. Tra i passaggi più significativi della circolare vi è, anche se non propriamente “nuovo”, il tema dell’irrilevanza dei sussidi ai fini della verifica del rispetto dei requisiti per l’accesso al credito d’imposta.

La verifica per l’accesso al credito

In effetti il dubbio sorge dal dettato normativo che, per l’accesso al tax credit energia, chiede di verificare che l’incremento dei costi per kWh del trimestre sia superiore al 30% del corrispondente trimestre 2019 preso a base di riferimento. Il costo medio al kWh è calcolato (circolare 13/E/2022) in riferimento a quella che viene generalmente indicata in fattura come “spesa per la materia energia”, ovvero prendendo in considerazione i costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, con esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e indiretto, indicato in fattura. Fin qui tutto chiaro, quello che invece andava verificato è se il credito di imposta dovesse – in quanto “sussidio” – ridurre il costo medio del trimestre sul quale verificare l’aumento del 30% in quanto il costo deve essere assunto «al netto delle imposte e degli eventuali sussidi».

Il credito d’imposta 

La qualificazione del credito di imposta come sussidio pregiudicherebbe, per molte imprese, l’accesso al tax credit nel trimestre successivo determinando la paradossale conseguenza della fruizione a trimestri alterni dell’agevolazione. Sul punto l’Agenzia rassicura le imprese sia energivore che non energivore: «ai fini della verifica del presupposto per l’accesso a detti benefici, non rientra nella nozione di “sussidio” il credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente».

In favore della soluzione positiva depone infatti in primo luogo la ratio della norma che è quella di introdurre un beneficio unico «a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti» per tutto il 2022 e per parte del 2023; aiuto che verrebbe parzialmente vanificato se il contribuente beneficiasse del tax credit a trimestri alterni proprio a causa di tale bonus.

La definizione di sussidio

Inoltre, in base ai chiarimenti della circolare 13/E/2022 il sussidio è «qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica» e, secondo la stessa l’Agenzia (interpello 355/E/2022), il contributo riconosciuto per il trimestre precedente – pur essendo un elemento correlato all’aumento del prezzo della componente energia – non configura un elemento ’’di copertura’’ fruito dall’impresa all’atto del sostenimento del relativo costo, ma introdotto ex post a compensazione di questo senza incidere sul costo originario.

Energia autoprodotta

L’irrilevanza del credito di imposta ai fini della verifica dell’incremento del 30% di costo vale ancor più per il tax credit riferito all’energia autoprodotta delle imprese energivore: in questo caso è la norma stessa che richiede di verificare “soltanto” la variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa. 

Fonte: Il Sole 24Ore

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