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Il Tfm all’amministratore con la nomina non garantisce la data certa

L’attribuzione del Tfm contestualmente alla nomina dell’amministratore non soddisfa il requisito della «data certa anteriore».

L’attribuzione del diritto di percezione del Tfm (trattamento di fine mandato) contestualmente alla nomina dell’amministratore non consente di ritenere soddisfatto il requisito della «data certa anteriore», previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir. Peraltro, se tale diritto viene deliberato in sede di immediata rinomina del medesimo amministratore dimissionario, l’attribuzione del Tfm è addirittura successiva all’inizio del rapporto; ciò in quanto, a quel punto, l’interruzione del rapporto di collaborazione risulta meramente formale, non essendoci stata, dal punto di vista sostanziale, soluzione di continuità tra la nomina precedente e l’intervenuta rinomina. Questi sono gli elementi di particolare novità, in materia di deducibilità degli accantonamenti del Tfm in base all’articolo 105, comma 4, del Tuir enunciati dalla Cassazione nell’ordinanza 19445/2023.

La vicenda

L’amministratore unico di una società a responsabilità limitata aveva, nel caso di specie, rassegnato le proprie dimissioni e, nell’istante immediatamente successivo, l’assemblea dei soci aveva rinominato lo stesso amministratore dimissionario, riconoscendogli al tempo stesso anche il diritto alla percezione del Tfm. A seguito di verifica fiscale, l’agenzia delle Entrate disconobbe la deduzione per competenza delle quote di Tfm accantonate dalla società, indeducibilità confermata dai giudici sia di primo che di secondo grado. La società ricorreva, dunque, per Cassazione ma i giudici di legittimità confermavano in pieno le decisioni dei giudici di merito.

L’orientamento

In base all’articolo 105, comma 4, del Tuir, gli accantonamenti relativi all’indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir sono deducibili per competenza.

In giurisprudenza, è ormai consolidato l’orientamento che vede nel richiamo all’articolo 17 del Tuir, un «pieno rinvio» non limitato alla sola identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l’indennità, ma esteso anche alle condizioni richieste dalla medesima disposizione normativa (Cassazione n. 19368/2018, n. 13384/2020, n. 17367/2020).

Pertanto, considerato che l’articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir – in tema di tassazione separata delle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – dispone che il diritto alla percezione deve risultare da «atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto» è altrettanto consolidato l’orientamento giurisprudenziale che ritiene fondamentale l’esistenza di tale atto di data certa al fine di consentire, alle società, la deduzione dei relativi accantonamenti operati, secondo il principio di competenza, in luogo del principio di cassa (Cassazione 18752/2014, n. 16787/2016, n. 26431/2018, n. 31473/2019, n. 22760/2021). Tale orientamento giurisprudenziale è altresì conforme a quello di prassi, in particolare a quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria con le risoluzioni n. 211/E/2008 e n. 124/E/2017

Inoltre, in conformità a quanto già affermato dalla Cassazione, la presenza di un atto avente data certa risulta funzionale a consentire, in base all’articolo 109, comma 1, del Tuir, la verifica dei requisiti di certezza e determinabilità, necessari per garantire la deduzione dell’accantonamento operato (Cassazione 5763/2021).

L’accettazione

Ad avviso di chi scrive il principio affermato dalla Suprema corte nell’ordinanza in commento, ovvero che l’attribuzione del Tfm all’amministratore in occasione della sua nomina non è un «atto avente data certa anteriore alla nomina medesima», rischia di rendere complicato, da un punto di vista operativo, l’attribuzione della data certa. Si consideri, peraltro, che il rapporto di collaborazione “inizia” non con la nomina, bensì con l’accettazione della nomina. 

Inoltre, la presenza di amministratori nominati a tempo indeterminato e privi inizialmente del diritto al Tfm, salvo il caso della loro sostituzione con persone diverse, rende deducibile lo stesso Tfm unicamente secondo un principio di cassa.

Fonte: Il Sole 24Ore

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