La domanda
Un’impresa in contabilità ordinaria dona al proprio figlio un ramo di azienda; nella donazione viene trasferita, oltre a un immobile e attrezzatura, anche la merce residua utilizzata nel settore. L’azienda donataria è gestita in contabilità semplificata. Si chiede se la merce ricevuta in donazione debba essere trattata alla stessa stregua della merce acquistata (non rimanenza iniziale) e, quindi, un costo deducibile per la nuova attività, atteso che per il donante si è trattato di un trasferimento imponibile.
L’agenzia delle Entrate ha fornito la sua opinione ad un quesito analogo con la risposta ad interpello 516/2020 chiarendo che,« per ragioni di ordine sistematico, si ritiene che l’istante – che subentra come donataria persona fisica nell’attività della madre assumendo i beni dell’azienda in continuità di valori fiscali, ai sensi dell’articolo 58 del Tuir -, possa dedurre il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2017, trasferite mediante l’atto di donazione, nel periodo d’imposta 2019 e successivi. Resta fermo che tale deduzione è consentita per un ammontare pari al minore tra:
• il valore delle rimanenze indicato nell’atto di donazione (… euro);
• l’ammontare della perdita maturata dalla donante nel periodo d’imposta 2017 attribuibile alla integrale deduzione delle rimanenze finale, ridotta della quota utilizzata dall’impresa dante causa della donazione nei successivi periodi d’imposta (2018 e 2019) limitatamente, però, alla quota proporzionalmente ascrivibile alla integrale deduzione delle rimanenze». Pertanto qualora il lettore si trovi nella medesima situazione potrà dedurre il costo delle rimanenze non possibile in altre ipotesi.
Fonte: Il Sole 24Ore