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Aggregazioni professionali non penalizzate dal fisco

La legge sulla riforma fiscale dedica al lavoro autonomo parte della revisione del modello di imposizione sui redditi delle persone fisiche.

L’articolato della legge delega sulla riforma fiscale dedica al lavoro autonomo una parte rilevante della revisione del modello di imposizione sui redditi prodotti dalle persone fisiche.

In merito, se i lavori parlamentari confermano l’impostazione originaria del testo della delega, va rilevato come nel passaggio alla Camera sia stato aggiunto l’ulteriore obiettivo di razionalizzare la distribuzione temporale del carico fiscale che grava sulle persone fisiche in partita Iva. Tant’è che la lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 del disegno di legge, intitolata specificamente ai redditi di lavoro autonomo, ora si compone di due parti:

1 la prima finalizzata a garantire a lavoratori autonomi, imprenditori individuali e, più in generale, ai contribuenti cui si applicano gli Isa la possibilità di provvedere al versamento dei saldi e degli acconti delle imposte sui redditi con periodicità mensile;

2 la seconda orientata a promuovere semplificazione e razionalizzazione dei criteri di definizione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

In relazione alla prima fattispecie occorre osservare che, verosimilmente, con l’attuazione del principio di delega i contribuenti interessati potranno optare per un versamento rateizzato del secondo acconto delle imposte sui redditi, analogamente a quanto già possibile relativamente alla liquidazione del saldo e del primo acconto.

L’obiettivo della seconda fattispecie, invece, dovrà essere perseguito attraverso la declinazione di cinque specifiche azioni.

La prima prevede l’attrazione nel reddito di lavoro autonomo di ciascun importo e valore realizzato a qualsiasi titolo nell’esercizio dell’attività professionale o artistica, con esclusione delle spese sostenute dal professionista e successivamente rimborsate dal cliente che, simmetricamente, non potrebbero più essere dedotte dal reddito imponibile.

La seconda contempla la revisione del criterio di imputazione temporale dei compensi incassati dai professionisti, che dovrà essere allineato a quello di effettuazione della ritenuta da parte dei committenti. In altre parole si passerebbe da un sistema in cui l’imputazione avviene nel momento in cui le suddette somme entrano nella disponibilità del professionista (alla data di accredito per i bonifici) a un meccanismo in cui essa viene focalizzata sul momento in cui le somme escono dalla disponibilità del cliente.

La terza azione è finalizzata a equiparare l’acquisto in proprietà degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione all’acquisizione in leasing. In merito è opportuno ricordare che attualmente esercenti arti e professioni possono dedurre i canoni leasing afferenti gli immobili strumentali per un periodo non inferiore a 12 anni, mentre se i medesimi immobili vengono acquisiti in proprietà non è consentito dedurre le relative quote di ammortamento.

La quarta è diretta a evitare l’insorgere, in capo ai professionisti, di sistematiche situazioni creditorie nei confronti dell’erario attraverso la riduzione dell’ammontare delle ritenute d’acconto applicate sui compensi di coloro che si avvalgono, in maniera continuativa e rilevante, di dipendenti e collaboratori.

L’ultima azione indicata dalla norma risponde all’esigenza di rimuovere gli ostacoli di natura fiscale all’aggregazione dei professionisti. Viene infatti prevista l’applicazione del principio di neutralità fiscale alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle afferenti la trasformazione da associazioni professionali in società tra professionisti.

A ben vedere, si tratta di un intervento assai rilevante per lo sviluppo del mercato dei servizi professionali, ma che per essere risolutivo avrebbe necessità di essere accompagnato dalla scioglimento del nodo previdenziale, vista la doppia imputazione del contributo integrativo sulle prestazioni rese dalle Stp (fatturate prima dalla Stp al cliente, poi dal socio professionista alla Stp).

Fonte: Il Sole 24Ore

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