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Coltivatori diretti e imprenditori agricoli, confermati gli sgravi per gli under 40

La legge riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli under 40 lo sgravio dei contributi pensionistici al 100%.
La legge 197/2022 (Bilancio 2023) riconosce ai coltivatori diretti (Cd) e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) di età inferiore ai 40 anni che si iscrivono per la prima volta all’apposita gestione previdenziale Inps nel corso del 2023 lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per un periodo massimo di 24 mesi di attività. La legge di bilancio ha infatti esteso al 2023 l’analogo esonero contributivo già riconosciuto ai giovani agricoltori per gli anni 2020, 2021 e 2022.Con riguardo alle procedure, la circolare Inps 74/2023 del 3 agosto scorso conferma che il beneficio – analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti – non spetta automaticamente in virtù della nuova iscrizione negli elenchi previdenziali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali nel corso 2023, ma necessita di un’apposita istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per gli autonomi agricoli. È importante sottolineare come la circolare in commento non preveda più il termine decadenziale di 210 giorni dall’inizio dell’attività per la presentazione dell’istanza di ammissione all’incentivo, introdotto per la prima volta in via amministrativa con la circolare relativa allo sgravio per il 2020.L’Inps ricorda che l’esonero riguarda esclusivamente i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello Iap. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori, quali quelli relativi alla maternità e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti perché gli Iap non sono soggetti all’assicurazione Inail). Naturalmente l’esonero dei contributi Ivs non incide sulla misura del trattamento pensionistico, che continua a essere calcolato sull’ordinaria aliquota di computo.Lo sgravio non è cumulabile, per espressa previsione di legge, «con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento». L’agevolazione è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di stato, quel regime “de minimis”, che per il settore agricolo, di regola, è pari a 20mila euro in tre esercizi finanziari (25mila in presenza di alcune condizioni). L’Inps ricorda in proposito che, nel caso di richiesta avanzata da un giovane titolare di nucleo coltivatore diretto, al fine di favorire la fruizione dell’incentivo, è possibile richiedere il beneficio per il solo titolare o solo per alcuni componenti del nucleo familiare. E infatti, poiché l’esonero spetta non solo con riferimento alla contribuzione relativa al titolare del nucleo, ma anche a quella relativa ai suoi coadiuvanti familiari (per i quali il titolare è obbligato a versare la contribuzione) potrebbe facilmente essere superato il limite di 20mila euro nel triennio. Merita anche di essere sottolineato che la circolare – conformemente alla previsione legislativa – precisa che lo sgravio contributivo spetta per 24 mesi, fugando ogni dubbio in merito alla durata del beneficio. Da ultimo, anche se la circolare non lo dice espressamente, debbono ritenersi validi i chiarimenti già forniti dall’Istituto con le circolari 164/2017 e 36/2018 – in occasione dell’analoga misura prevista dalle precedenti leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018 (le cui formulazioni praticamente coincidono) – riguardo al requisito di “nuova iscrizione” e di nuove “forme di imprenditoria in agricoltura”.
 

Fonte: Il Sole 24Ore

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