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Un’imposta sostitutiva agevolata anche per tredicesime e straordinari

Uno dei cambiamenti più significativi sulla riforma fiscale è rappresentato dalla riscrittura della norma dedicata alla flat tax incrementale.

Uno dei cambiamenti più significativi apportato al disegno di legge delega sulla riforma fiscale dai lavori parlamentari è rappresentato senz’altro dalla riscrittura del comma 1, lettera a), numero 2.4) dell’articolo 5, norma specificamente dedicata alla cosiddetta flat tax incrementale.

Le modifiche apportate dalla Camera e confermate dal passaggio al Senato sono talmente radicali da avere completamente capovolto il testo originario della norma, precedentemente incentrato sulla conferma a regime della flat tax incrementale introdotta dall’ultima legge di bilancio, a favore di imprenditori e professionisti, per il solo 2023 e sull’implementazione di un analogo modello a beneficio dei lavoratori dipendenti, con il fine di agevolare l’incremento del reddito realizzato rispetto a quello conseguito nel periodo d’imposta precedente.

Come accennato, il testo uscito dai lavori parlamentari presenta una impostazione molto differente, ridimensionando la flat tax incrementale sia in relazione a imprenditori e professionisti, per i quali la conferma del regime previsto per il 2023 non appare più automatica, sia in relazione ai lavoratori dipendenti, per i quali viene previsto un più razionale intervento su alcuni elementi della retribuzione.

La sostitutiva agevolata

Il nuovo numero 2.4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del disegno di legge, infatti, prevede la nascita di una nuova imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, da applicarsi alle retribuzioni erogate a titolo di straordinario che eccedono una soglia prefissata e alle tredicesime mensilità corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Inoltre, occorre segnalare che il successivo numero 2.5), introdotto in occasione dell’esame del provvedimento alla Camera, prevede che il medesimo regime venga applicato ai cosiddetti premi di produttività.

Verosimilmente, quindi, il nuovo regime sostitutivo dovrebbe assorbire quello previsto dai commi 182 e seguenti dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, appunto, regolamenta l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato legati a incrementi di produttività, eccetera. Si ricorda, a tale proposito, che per il 2023 l’aliquota è stata ridotta al 5% per effetto di quanto disposto dal comma 63 dell’articolo 1 dell’ultima legge di bilancio.

A ben vedere, l’intervento su straordinari e tredicesime appare molto più razionale rispetto all’implementazione di una flat tax incrementale sui redditi dei lavoratori dipendenti, considerando che generalmente tali soggetti conseguono redditi di ammontare costante nel tempo, al netto, ovviamente, dei periodici incrementi contrattuali.

L’incrementale per autonomi

Diverso il ragionamento in relazione ad autonomi e professionisti, nei confronti dei quali la legge di bilancio 2022 ha previsto, per il solo 2023, l’implementazione di una nuova imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali con aliquota proporzionale del 15% da applicare sugli incrementi di reddito realizzati rispetto al maggior reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel triennio precedente, meglio nota come flat tax incrementale. Come accennato, se la versione originaria del disegno di legge sulla delega fiscale prevedeva la conferma di tale modello a regime, il nuovo testo si limita a rimandarne al legislatore delegato «la complessiva valutazione, anche ai fini prospettici».

In altre parole, la conferma della flat tax incrementale per imprenditori e professionisti diviene una mera eventualità. In merito, va osservato come, verosimilmente, in un modello che individua tra gli obiettivi di medio/lungo periodo la transizione verso la flat tax universale, la scelta di non puntare sulla flat tax incrementale potrebbe essere coerente con tale contesto.

Fonte: Il Sole 24Ore

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