Cerca
Close this search box.

Fondo nuove competenze, nessuna proroga per lo svolgimento dei corsi formativi

Nessuna proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi con il Fondo nuove competenze.

Nessuna proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi con il Fondo nuove competenze. Tuttavia, l’erogazione parziale della formazione non pregiudicherà il diritto delle aziende a vedersi rimborsato il costo del lavoro. Sono queste le precisazioni dell’Anpal, contenute in due note firmate ieri.

L’Agenzia ha ribadito in una prima nota lo stop alla proroga in considerazione dalla fonte europea di finanziamento. Infatti, spiega l’Anpal, il fondo è finanziato con le risorse React Eu confluite nel Programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l’occupazione, cofinanziato dal Fse. Per questa linea di finanziamento il termine di ammissibilità delle spese relative alla suddetta programmazione è fissato al 31 dicembre 2023.

Pertanto, le tempistiche previste dall’Avviso sono state definite al fine di consentire tutta la procedura di rendicontazione e all’Autorità di gestione di effettuare, tramite l’Inps, i pagamenti entro i termini. Se non viene rispettata la date del 31 dicembre, a regole attuali, la Commissione europea non procederà al rimborso. Tuttavia, chiarisce ancora l’Agenzia che l’eventuale parziale realizzazione delle attività programmate, purché consenta il rispetto dei requisiti previsti dall’Avviso e in presenza dell’attestazione delle competenze, non pregiudica il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai dipendenti impegnati nella formazione.

Con una ulteriore nota di ieri l’Anpal torna anche sul tema dell’attestazione delle competenze, fissando i contenuti essenziali. Si ricorda che l’attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione va fatta per gli effetti del Dlgs 13/2013 anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati. L’attestazione deve contenere tre loghi: quello della Ue, dell’Anpal e del Pon Spao.

Con riferimento ai contenuti la nota distingue quattro casistiche in base al fatto che l’istanza sia presentata o meno tramite un fondo interprofessionale e che i percorsi formativi siano o non siano referenziati alle Ada dell’Atlante del Lavoro.

A titolo esemplificativo, l’attestazione deve contenere l’indicazione del Fondo interprofessionale, il soggetto che attesta le competenze, i dati identificativi dell’impresa, l’ente formativo, i dati del piano formativo con inizio e fine della formazione e la durata. È necessario, inoltre, apporre una valutazione finale indicando le tipologie di prove effettuate. Infine, l’attestazione dovrà contenere l’apprendimento conseguito distinto per area di attività dell’atlante del lavoro. Facoltativamente possono essere indicati i risultati attesi dall’atlante. L’indicazione della denominazione del repertorio e del profilo è obbligatoria o meno in funzione della scelta di certificazione o di messa in trasparenza delle competenze.

Fonte: Il Sole 24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator