Cerca
Close this search box.

Sanatoria delle criptovalute: domande entro il 30 novembre

Sanatoria delle criptovalute al 30 novembre prossimo: disciplinati il contenuto del modello, i termini e le modalità della regolarizzazione.

Sanatoria delle criptovalute al 30 novembre prossimo. Con il provvedimento 290480/2023 delle Entrate sono stati finalmente disciplinati il contenuto del modello, i termini e le modalità della regolarizzazione.

Si noti che si è fatto riferimento alle criptovalute, mentre la norma (comma 138 della legge di Bilancio 2023) richiama le criptoattività in genere. È un aspetto che avevamo già riportato su queste pagine, che si può (poteva) desumere dalla bozza di circolare (ancora) in consultazione. In sostanza, per le Entrate l’obbligo di compilazione del quadro RW sussisteva in passato soltanto per le valute virtuali, mentre la legge di Bilancio avrebbe stabilito l’obbligo dal 1° gennaio 2023 per tutte le altre criptoattività diverse dalle medesime valute virtuali. Si tratta di un’impostazione che però non deriva dalla legge, e che getta ulteriori dubbi sulla già precaria sanatoria.

Ad ogni modo, il provvedimento stabilisce che oggetto della regolarizzazione sono le criptoattività rappresentate da criptovalute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, che non sono state indicate nel quadro RW relativo ai periodi d’imposta fino al 2021. Poiché la sanatoria può riguardare anche gli eventuali redditi derivanti dalle medesime criptoattività (criptovalute) non indicate nel quadro RW, il provvedimento stabilisce che «resta ferma la possibilità di regolarizzare i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021». Si tratta di un’ulteriore contraddizione, posto che la sanatoria riguarda i soggetti che non hanno compilato il quadro RW. Se per le criptoattività diverse dalle criptovalute l’obbligo – secondo le Entrate – non sussisteva, mancano i presupposti di legge per accedere alla sanatoria, anche al solo fine di dichiarare i redditi non dichiarati.

Comunque, il provvedimento delle Entrate dispone che l’istanza di regolarizzazione va presentata entro il 30 novembre prossimo, utilizzando il modello approvato. Anche il versamento delle somme dovute va eseguito – in unica soluzione – entro il 30 novembre 2023. Il provvedimento esclude la possibilità di compensazione. Lo stesso provvedimento stabilisce che la procedura si perfeziona con l’invio del modello e con il pagamento nei termini degli importi dovuti.

Ancora il provvedimento stabilisce che al modello deve essere allegata una relazione di accompagnamento (viene fornito uno schema) con relativa documentazione probatoria. Questo al fine della dimostrazione dell’irrilevanza penale della provenienza delle somme investite (in base al comma 142 della legge di Bilancio 2023, che fa riferimento alla «dimostrazione della liceità della provenienza»). Vengono citati i delitti agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del Dlgs 74/2000 nonché i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del Codice penale. Nella relazione di accompagnamento al modello devono essere indicati anche i dati e le informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e dei relativi redditi omessi. Si specifica che potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie (?) relative all’acquisto delle criptoattività (da intendersi, criptovalute), wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle criptoattività al soggetto che presenta l’istanza.

Qui ci sarebbero tante cose da dire, che riguarderebbero – in termini più ampi – anche la questione (dal 2023) della documentazione «con elementi certi e precisi» del costo di acquisto delle criptoattività, in mancanza dei quali il costo viene considerato pari a zero. Non si considera minimamente che elementi documentali non vi possono essere quando l’operazione è avvenuta on-chain.

Più in generale, si evidenziano le troppe “aperture” concesse dalla legge al provvedimento di attuazione delle Entrate. Ricordiamo che la legge di Bilancio 2023 non fissa nemmeno – ed è la prima volta per una sanatoria – la data entro la quale procedere alla regolarizzazione. Data che è stata fissata, appunto, dal provvedimento.

Senza contare l’interrogativo più rilevante che aleggia su tutta la vicenda: come si fa a giustificare l’evidente contraddizione che si ha di fronte a una legge che fissa l’obbligo di indicare (tutte) le criptoattività nel quadro RW solo dal 2023 e, allo stesso tempo, una sanatoria per il passato.

Fonte: Il Sole 24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator