Un cenno particolare merita la cosiddetta trasformazione in subsidiary della stabile organizzazione di un soggetto non residente. In ambito comunitario, tale operazione è stata sinora principalmente realizzata ricorrendo al conferimento dell’azienda.
Ad esempio, laddove una società residente in uno Stato membro della Ue (conferente), dotata di una stabile organizzazione in Italia, intenda trasformare quest’ultima in una società italiana (subsidiary), può conferire l’azienda che rappresenta la stabile organizzazione in una società italiana – preesistente o di nuova costituzione – interamente posseduta dalla conferente medesima.
Le due ipotesi sono state analizzate dall’agenzia delle Entrate (risoluzione 63/E/18 e risposta 164/22). Anche Assonime è tornata sull’argomento con la circolare 14/2023 dedicata alla scissione con scorporo.
La posizione delle Entrate
Ad avviso dell’Agenzia, i conferimenti prospettati sono disciplinati dagli articoli 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 2, del Tuir. Si rende quindi applicabile il regime di neutralità fiscale ex articolo 176 previsto per i conferimenti d’azienda, limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile effettivamente confluiti nella società conferitaria residente.
Tuttavia, il conferimento d’azienda non sarebbe del tutto irrilevante sotto il profilo fiscale. Infatti, il citato regime di neutralità presuppone che il conferente iscriva le partecipazioni ricevute nella conferitaria nel proprio bilancio e assuma quale relativo valore fiscale quello dell’azienda o ramo oggetto di conferimento. Occorre pertanto che, al momento del conferimento, tali partecipazioni confluiscano nella contabilità della stabile e dunque nell’apposito rendiconto economico e patrimoniale (articolo 152, Tuir) della medesima. Qualora ciò non si verifichi – in quanto le partecipazioni sono direttamente assegnate alla casa madre in sede di conferimento o anche successivamente, ad esempio nel momento della cessazione della stabile – si avrà il realizzo ex articolo 166 delle partecipazioni (tale interpretazione è criticata in dottrina) con eventuale applicazione del regime Pex (plusvalenze tassate nella misura del 5% e minusvalenze indeducibili) al ricorrere dei presupposti in base ai criteri dell’articolo 176.
Il parere di Assonime
Secondo Assonime, la nuova scissione mediante scorporo può rappresentare una valida alternativa al conferimento di azienda per la trasformazione in subsidiary di una stabile quando ad esempio la scissa sia una società estera cui si applichi la direttiva (Ue) 2019/2121 in materia di operazioni transfrontaliere. Tale società potrà infatti trasferire la propria stabile in Italia ad una società beneficiaria italiana di nuova costituzione, avvalendosi della scissione con scorporo, ricevendo in cambio le azioni/quote di quest’ultima.
Al riguardo, si evidenziano alcune perplessità circa il regime fiscale applicabile. Da un lato, infatti, il trattamento sarebbe del tutto simile a quello descritto in caso di conferimento; mentre, dall’altro, la scissione con scorporo potrebbe avvenire in “piena” neutralità, regime naturale applicabile alle operazioni di scissione.
In particolare, mentre nel conferimento il regime di neutralità è legato alla sorte delle partecipazioni ricevute in cambio dal conferente, nel caso della scissione ex articolo 2506.1 del Codice civile la neutralità è diretta conseguenza del fatto che il legislatore ha previsto tale regime per la scissione transfrontaliera (di cui è parte integrante l’assegnazione delle partecipazioni nella beneficiaria). Si auspica un chiarimento al riguardo da parte degli organi competenti.
Fonte: Il Sole 24Ore