I servizi connessi alla pratica dello sport, incluse le attività didattiche e formative, entrano in regime di esenzione Iva.
Un’indicazione attesa dagli operatori che tuttavia rischia di creare un cortocircuito normativo.
L’emendamento, approvato in sede in conversione in legge del decreto Pa-bis (articolo 36 bis), infatti, risponde in prima battuta all’esigenza di estendere il regime di esenzione Iva alle attività didattiche e formative rese dagli enti sportivi (articolo 6 del Dlgs 36/21).
L’inserimento della disposizione normativa ha l’obiettivo di risolvere due principali problematiche.
Da un lato, si superano gli orientamenti restrittivi dell’agenzia delle Entrate, che in più occasioni ha escluso dall’agevolazione Iva (articolo 10 Dpr 633/1972) i corsi resi dagli enti sportivi dilettantistici (risposte 393/E/2022 e 162//2020), sulla base degli orientamenti della Corte di giustizia (C-449/17) che richiedono che le attività didattiche siano rese da istituti scolastici o che la formazione sia volta a fornire competenze professionali.
Dall’altro, anticipa e razionalizza le proposte di revisione del trattamento iva dei corrispettivi specifici versati dai soci, associati o tesserati, che dal 1° luglio 2024 passeranno dal regime di esclusione a quello di esenzione Iva in conseguenza di una procedura di infrazione avviata dalla Ue nel 2009.
Nel caso di specie l’articolo 36 bis ha il pregio di attrarre nel nuovo regime di esenzione oltre alle Asd (Associazioni sportive dilettantistiche) anche le Ssd ( società sportive dilettantistiche) che rischiavano altrimenti di veder confluire tutti i corrispettivi versati dagli sportivi nel regime di piena imponibilità.
Nonostante l’intervento normativo risponda a una esigenza sentita dagli operatori, occorrerà valutarne con attenzione gli effetti in termini di compatibilità con i principi comunitari per non incappare in una successiva revisione a tutto danno degli enti.
In secondo luogo non può non rilevarsi che l’articolo 36 bis, cosi come formulato, rischia di creare un pericoloso difetto di coordinamento con le simmetriche previsioni, in materia Iva, che scatteranno, come detto, dal 1° luglio 2024. Con la conversione in legge del decreto Pa bis si anticipa, infatti, il “nuovo” regime di esenzione Iva per le prestazioni di servizi connessi all’attività sportiva di Asd e Ssd.
Con la conseguenza che l’entrata in vigore della norma farà scattare sin da subito per tali realtà – e non dal 1° luglio 2024 come per gli altri enti associativi – l’obbligo di apertura della partita Iva.
Un tema, questo, non di poco conto che implica un ulteriore aggravio per le realtà che operano nel settore sportivo già interessate dalle recenti novità introdotte con i decreti correttivi della Riforma dello sport.
La disposizione in esame, infine, fornisce un’interpretazione autentica tale per cui le prestazioni didattiche e formative rese da Asd e Ssd fruiscono retroattivamente del regime di esenzione Iva previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 20.
Una impostazione che rischia di creare qualche incertezza per quelle realtà che finora non si erano dotate di partita iva.
Da valutare invece la posizione di chi addirittura si era uniformato alla interpretazione dell’agenzia versando l’Iva.
Fonte: Il Sole 24Ore