L’acconto di novembre, attualmente dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre, si potrà pagare in modo rateale. È questo uno dei principi della legge delega per la riforma fiscale, che prevede di rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti. Al momento, sono frazionabili il saldo e il primo acconto, con l’inconveniente che, per chi paga a rate, l’ultima frazione in scadenza nel mese di novembre, si aggiunge al secondo acconto in scadenza il 30 novembre.
La revisione dell’acconto di novembre, che potrà essere pagato a rate, sarà disposta con un provvedimento che il Governo potrà adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. Con particolare riguardo alle modalità di versamento dell’Irpef dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è prevista una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.
In base alle norme vigenti, per i contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di norma, l’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
• con unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
• in due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima rata, pari al 40%, deve essere versata insieme al saldo per l’anno precedente, la seconda, cioè il restante 60%, entro il 30 novembre.
Per il calcolo dell’acconto delle imposte per il 2023, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) è più alta la prima rata dell’acconto dovuta nella misura del 50%. Questa misura riguarda i soggetti Isa, nonché i contribuenti “collegati”, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.
Per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva 2023, per l’anno 2022, i professionisti e le imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), nonché i soggetti “collegati”, hanno potuto eseguire i pagamenti entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione; essi hanno anche potuto pagare dal 21 luglio al 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione dei giorni di ritardo, fino allo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo (maggiorazione dello 0,03636% per ogni giorno di ritardo, fino allo 0,40% per chi ha pagato il 31 luglio 2023).
Fonte: Il Sole 24Ore