L’articolo 22 del decreto Aiuti (Dl 50/2022, convertito con legge 91/2022) ha disposto l’aumento dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese) delle aliquote del credito d’imposta “Formazione 4.0”, disciplinato dall’articolo 1, commi 210-217 della legge di Bilancio 2020, a condizione che:
1) le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto ministeriale;
2) i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl 50/2022) che non soddisfino le condizioni previste dal richiamato decreto attuativo, le misure del credito d’imposta sono diminuite rispettivamente al 40 e al 35 per cento.
Premesso che la misura non è stata riproposta per il periodo d’imposta 2023 – in quanto l’ultima proroga ne estendeva l’ambito di applicazione fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 1064, lettere i) ed l), legge di Bilancio 2021 – si riscontrano tuttora talune carenze normative che rendono di fatto inapplicabili le previste maggiorazioni con riferimento al 2022.
Il richiamato articolo 22 del dl 50/2022, invero, è stato attuato attraverso un decreto direttoriale dell’allora ministero dello Sviluppo economico del 1° luglio 2022, contenente una serie di importanti chiarimenti in materia. Il provvedimento dispone altresì che l’applicazione delle previste maggiorazioni sia subordinata:
O da un lato, al previo accertamento del livello di competenze, sia di base che specifiche, dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali. L’accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun singolo dipendente deve avvenire attraverso la somministrazione, su un’apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con apposito decreto direttoriale;
O dall’altro, al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nello stesso decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.
Le maggiorazioni disposte dal decreto Aiuti, peraltro, rimangono a tutt’oggi sulla carta, in quanto:
1) il decreto direttoriale del 1° luglio 2022 non è ancora approdato in Gazzetta Ufficiale, e pertanto è privo di rilevanza giuridica (in quanto è lo stesso provvedimento a specificare, in calce, che dovrà essere “pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (…)”;
2) ad oggi manca la regolamentazione, che come si è visto dovrà avvenire ad opera di un ulteriore decreto direttoriale, delle regole relative sia alla verifica del livello delle competenze, sia alla regolamentazione del test finale.
Ne deriva che non è ancora possibile accedere alla maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta.
Fonte: Il Sole 24Ore