Con la risoluzione delle Entrate 46/E del 31 luglio viene confermata la generale applicabilità del regime di esenzione dalla ritenuta sui dividendi corrisposti a società madri svizzere previsto dall’accordo del 26 ottobre 2004 fra l’Unione europea e la Svizzera.
In base all’articolo 9 dell’accordo (come risultante dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2015), l’esenzione spetta alla condizione che:
O la società madre detenga direttamente almeno il 25 % del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e una delle due società sia fiscalmente residente nella Ue e l’altra in Svizzera;
O nessuna delle due società abbia la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo per convenzione;
O entrambe le società siano assoggettate all’imposta diretta sugli utili senza beneficiare di esenzioni e adottino la forma di società di capitali.
Basandosi su quest’ultima condizione, a causa del regime speciale delle holding previsto in Svizzera dall’articolo 28, comma 2, della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, l’Agenzia aveva escluso che l’esenzione dalla ritenuta potesse operare per i dividendi distribuiti alle società svizzere con i requisiti delle holding (risoluzione 93/E del 2007). Successivamente l’esenzione è stata accordata alla condizione che la società madre svizzera rinunciasse al regime speciale (risoluzione 57/E del 2019). La Svizzera ha poi abrogato il regime speciale dal 1° gennaio 2020.
Attualmente, i dividendi in Svizzera sono soggetti in modo uniforme alle imposte federali, cantonali e municipali fruendo di una riduzione (prevista dall’articolo 69 della legge sull’imposta federale diretta) che – anche se calcolata con un metodo particolare – produce gli effetti della participation exemption vigente in Italia (risoluzione 288/E del 2007). La risposta 135 del 2021 ha quindi chiarito che non vi sono più ostacoli, all’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 9 della convenzione Ue/Svizzera.
La risoluzione 46/E del 31 luglio ha il pregio di confermare in modo generalizzato il superamento della risoluzione 93/E del 2007.L’Agenzia prende anche spunto dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-448/2015, secondo cui negare l’esenzione nel caso di tassazione solo parziale dell’utile nello Stato della società madre finirebbe col violare il dettato e l’obiettivo di neutralità fiscale perseguito dal diritto europeo.
Fonte: Il Sole 24Ore