Con il decreto 20 luglio 2023 del ministro dell’Economia e delle Finanze viene portato finalmente a termine l’iter dell’uscita dall’ultima Black list fiscale italiana, quella delle persone fisiche della Svizzera.
La norma nazionale che dato il via al recente decreto è stata la legge 13 giugno 2023, n. 83, che ha ratificato l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, e il protocollo che modifica la Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
In particolare, l’articolo 12, comma 3, della legge 83 del 2023, ha disposto che con un decreto del ministro dell’Economia che sarebbe dovuto essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1° luglio 2023), si sarebbe dovuto provvedere all’eliminazione della Svizzera dall’elenco di cui all’articolo 1 del decreto del ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999) sulla individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ossia da quella che è comunemente chiamata la lista nera delle persone fisiche.
Va tenuto conto che, per quanto riguarda l’uscita dalla black list, le norme più favorevoli al contribuente residente in Svizzera avranno decorrenza dal 2024.
L’uscita dalla black list di cui al Dm 4 maggio 1999, comporterà, in primo luogo, l’inapplicabilità della presunzione di evasione di cui all’articolo 12, comma 2 del Dl 78/2009, per tutti i contribuenti con attività nel territorio della Confederazione elvetica, nonché l’inapplicabilità del raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento, in quanto norme più sfavorevoli. In secondo luogo, non risulteranno più applicabili le norme che regolano le segnalazioni fiscali, relative ai contribuenti con residenza nei Paesi “black list”, di cui alla direttiva Dac 6, così come quelle che considerano le transazioni finanziarie dal punto di vista antiriciclaggio la Svizzera a fiscalità privilegiata e quindi con un rischio più alto ai fini di una eventuale segnalazione di operazione sospetta (SOS).
Il regime più favorevole dal tenore letterale della norma – articolo 12 della legge 83 – sembra applicabile solo dal 2024 e per le annualità comunque successive al 2023 che restano soggette alle precedenti diposizioni. Tuttavia una seria riflessione dovrà essere effettuata dalla nostra amministrazione finanziaria per evitare dei contenziosi rilevanti proprio sul principio di retroattività della norma più favorevole in ambito sanzionatorio che peraltro è già presente nel nostro ordinamento e comunque più volte sancito dalle sentenze sia della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Cedu) che della Corte di giustizia Ue che equiparano le sanzioni ammnistrative sostanzialmente afflittive a quelle penali e quindi impongono di applicare agli Stati la normativa più favorevole al sanzionato.
Fonte: Il Sole 24Ore