Nelle società semplici è la società che consegue i redditi a determinare il reddito imponibile. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del Tuir le imposte su tali redditi sono assolte direttamente dai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili; soci ai quali viene direttamente imputato il reddito imponibile determinato dalla società, indipendentemente dalla effettiva percezione.
Una conseguenza del regime della trasparenza è rappresentata dal fatto che la distribuzione ai soci degli utili realizzati dalla società semplice è irrilevante dal punto di vista fiscale.
Poiché gli utili della società semplice sono già stati per intero tassati in capo ai soci in regime di trasparenza, che tali utili siano trattenuti all’interno della società o distribuiti ai soci, è un fatto fiscalmente irrilevante.
In merito si deve tenere presente che il reddito imponibile della società è fisiologicamente diverso dal suo utile civilistico, per i diversi criteri di determinazione e di rilevanza delle varie tipologie di proventi. Si pensi, ad esempio, alla plusvalenza civilistica che la società semplice realizzi sulla cessione di un immobile, plusvalenza che può essere priva di rilevanza fiscale se tale immobile è stato di proprietà della società per più di cinque anni (articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir).
In una simile ipotesi, assumendo che la vendita sia avvenuta il 1° giorno del periodo d’imposta e che non sia stato conseguito alcun ulteriore reddito, si ha una società semplice il cui rendiconto espone un utile (pari alla plusvalenza realizzata) mentre il suo reddito imponibile è nullo, in quanto la plusvalenza su di un immobile il cui possesso è stato ultra quinquennale non concorre a formare il reddito imponibile. Oggetto di distribuzione ai soci sarà quindi un utile superiore al reddito imponibile della società.
Orbene, il presupposto di trasparenza della società fa sì che non hanno rilevanza fiscale, né in capo alla società né in capo ai soci, le differenze tra il reddito dichiarato dalla società e i flussi finanziari attribuiti ai soci a titolo di riparto degli utili. La corretta determinazione del reddito imponibile in capo alla società, secondo le regole ad essa applicabili, e la sua imputazione ai soci con il meccanismo della trasparenza fiscale esauriscono ogni obbligazione tributaria, della società e dei suoi soci in relazione ai redditi conseguiti dalla società.
I flussi finanziari tra la società semplice ed i suoi soci a titolo di riparto degli utili realizzati hanno tuttavia rilevanza ai fini del costo fiscale della partecipazione riconosciuto in capo ai soci, ai sensi dell’ articolo 68, comma 6, del Tuir, il quale prevede che per le partecipazioni in società di persone il costo fiscalmente riconosciuto in capo ai soci è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio per trasparenza e dal costo si scomputano gli utili distribuiti al socio.
Fonte: Il Sole 24Ore