Non ha retto al primo appello la nota del dipartimento Finanze del 10 giugno 2021 che aveva esteso l’esenzione Imu anche alle attività turistiche gestite da una società di persone, i cui soci persone fisiche sono proprietari dell’immobile utilizzato per l’attività.
La sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso è stata confermata in appello dalla Ctr Emilia-Romagna con sentenza 783/2023.
Il giudice ricorda che l’esenzione del 2020 e dell’acconto 2021 poteva essere riconosciuta ai soggetti passivi che fossero anche gestori delle attività economiche rientranti nell’agevolazione. Nel caso, invece, il contribuente era sòì soggetto passivo Imu, possedendo l’albergo, ma non esercitava l’attività, essendo questa esercitata da una società di persone costituita anche dal medesimo contribuente. La tesi del Mef, in base alla quale la condizione richiesta dalla legge della coincidenza tra il soggetto passivo e il gestore dell’attività può ritenersi rispettata anche nel caso di possesso degli immobili da parte di persone fisiche socie di società di persone, dato che queste non hanno personalità giuridica e hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, non è stata accolta. Per il giudice è determinante il fatto che la società sia un soggetto giuridico diverso dai soci, in linea con la giurisprudenza (Cassazione 23679/2019 e 18554/2022).
Si precisa che godrebbe dell’agevolazione la persona fisica proprietaria che svolga, come impresa individuale, l’attività alberghiera, o una società di qualsiasi tipo che, proprietaria degli immobili, svolga l’attività, ma non potrà godere dell’esenzione il proprietario degli immobili gestiti da terzi.
Alla conclusione la Corte arriva anche esaminando quanto indicato nella nota metodologica dell’allegato B al Dm 22 luglio 2020 dove è specificato che per i fabbricati di categoria D2 – alberghi e pensioni «l’esenzione non si applica a tutti i proprietari ma limitatamente ai casi in cui il proprietario sia anche gestore dell’attività imprenditoriale. La verifica di tale requisito è stata soddisfatta rilevando, caso per caso, se il proprietario risultante in catasto presenta un codice Ateco attinente l’attività alberghiera». Allora, conclude il Giudice, è facile rilevare che il , proprietario dell’immobile non presenta alcun codice Ateco, non svolgendo attività imprenditoriale; mancando la coesistenza delle due condizioni previste dalla norma, non spetta alcun diritto all’agevolazione Imu.
Infine, l’esistenza della nota ministeriale che ha indotto la contribuente ad instaurare il contenzioso avverso il diniego al rimborso opposto dal Comune, ha indotto la Corte a disporre la compensazione delle spese di lite.
Fonte: Il Sole 24Ore