Chi sono i soggetti interessati dall’adempimento
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie. L’imposta è, pertanto, dovuta dai:
•proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
•titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
•locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Come si calcola l’imposta da versare
Occorre evidenziare che l’importo del saldo e del primo acconto Ivie poteva essere rateizzato in un massimo di sei rate se il pagamento era effettuato a giugno; qualora il contribuente decida di versare l’importo entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento, può rateizzare saldo e primo acconto in un massimo di 5 rate. Relativamente al calcolo dell’imposta dovuta sono ancora valide le istruzioni contenute nella circolare n. 28/E/2012 delle Entrate in merito al versamento dell’Ivie.
Il valore per il calcolo dell’imposta cambia, a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile:
• per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile;
• per gli altri Stati, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
L’aliquota è pari allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo non supera i 200 euro.
Modalità di versamento e sanzioni
I soggetti interessati all’adempimento versano l’importo tramite l’utilizzo del modello F24, da presentare direttamente utilizzando i servizi F24 web, F24 online messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione oppure tramite intermediario abilitato.
Il versamento dell’Ivie segue le stesse modalità per il versamento dell’Irpef; i codici tributo da utilizzare all’interno del modello F24 sono:
•4041: Ivie Saldo;
•4042: Ivie Società fiduciarie Saldo;
•4044: Ivie Acconto prima rata;
•4045: Ivie Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
•4046: Ivie Società fiduciarie acconto.
Ai fini dichiarativi solo se il versamento supera i 200 euro il contribuente deve indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM del modello redditi persone fisiche 2023, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Ue o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).
In caso di omesso o insufficiente versamento l’articolo 13 del Dlgs 471/1997, prevede sanzioni amministrative pari al 30% dell’ammontare non versato; è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso maggiorando l’imposta da versare di un importo comprensivo di sanzioni e interessi.
Fonte: Il Sole 24 ORE