Il comma 3 dell’articolo 42-bis del Codice civile dispone che le operazioni di fusione e scissione degli enti del Libro I del Codice civile siano disciplinate, in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui alle Sezioni II e III del Capo X, Titolo V, Libro V del Codice civile.
Le norme oggetto del rinvio all’articolo 42-bis comma 3 del Codice civile, prescrivendo la necessità di adeguati adempimenti pubblicitari, potrebbero inficiare la possibilità di realizzare operazioni di fusione o di scissione nel caso in cui tutti gli enti coinvolti nel procedimento siano soggetti privi di uno specifico regime pubblicitario.
L’orientamento del Consiglio notarile di Firenze dirime la questione affermando tre principi:
1. La delibera di fusione o di scissione assunta dalle associazioni non riconosciute al di fuori del Runts non è soggetta ad alcuna prescrizione relativamente alla forma da adottare, sia per quanto riguarda la validità che la pubblicità.
2. L’atto di fusione o di scissione in operazioni nelle quali partecipano esclusivamente associazioni non riconosciute né Ets deve rivestire la forma pubblica.
3. Per le operazioni di fusione o di scissione alle quali partecipano esclusivamente associazioni non riconosciute né Ets non sussiste alcun onere pubblicitario, a differenza di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 42-bis del Codice civile.
Fusioni e scissioni consentite dall’ordinamento
Le Associazioni non riconosciute né iscritte al Runts possono procedere in linea di principio a tutte le forme previste di fusione e di scissione, ritenendosi pertanto ammissibili sia le operazioni di fusione per incorporazione che con costituzione di nuova associazione non riconosciuta, sia la scissione totale e parziale a favore di associazione non riconosciuta beneficiaria preesistente e anche a favore di associazione non riconosciuta di nuova costituzione.
Non sembra invece ipotizzabile la scissione non proporzionale e asimmetrica ove si prevede l’attribuzione di partecipazioni, concetto per definizione estraneo agli enti in questione.
In quest’ultimo tipo di operazioni, la partecipazione rappresenta una frazione del patrimonio delle società. Per converso nelle associazioni non esiste il concetto di «partecipazione», ma ciò che più si avvicina è rappresentato dalla «quota associativa».
La quota associativa delle associazioni non rappresenta una frazione di patrimonio, ma è espressione del diritto alla partecipazione alla vita democratica dell’associazione; essa è stabilita annualmente dal consiglio direttivo, fornisce a tutti gli associati pari diritti, deve essere uguale e indifferenziata, non è rivalutabile e, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, è intrasmissibile.
Il progetto di fusione o di scissione
Il progetto di fusione compete, in linea di principio agli organi amministrativi delle associazioni coinvolte; in esso devono risultare le disposizioni contenute nell’articolo 2501-ter del Codice civile, ad eccezione di cui ai punti 3), 4), 5), in quanto presuppongono che la partecipazione agli enti coinvolti nell’operazione siano azioni o quote che attribuiscono rilevanza alla misura della partecipazione al capitale dell’ente e diritto ad utili di esercizio, concetti entrambi estranei alle associazioni.
Le medesime regole vengono applicate al progetto di scissione, il quale dovrà contenere l’esatta descrizione degli elementi da assegnare a ciascuna delle associazioni beneficiarie.
Il Progetto non può essere pubblicato ed iscritto nel Registro Imprese con effetti all’esterno, ma dovrà essere depositato nella sede delle rispettive associazioni coinvolte. In alternativa il progetto può essere pubblicato sul sito internet dell’ente, ma sempre ed esclusivamente con finalità informative rivolte agli associati.
Ulteriore documentazione a supporto
L’orientamento del Consiglio notarile di Firenze n. 76/2020 ritiene che, per le associazioni non riconosciute coinvolte nelle operazioni di scissione e fusione, sussista l’obbligo di predisporre una situazione patrimoniale, una relazione degli amministratori e che viga l’incompatibilità nella predisposizione della relazione dell’esperto sul rapporto di cambio.
La situazione patrimoniale non ha la funzione esclusiva di fissare i termini del rapporto di cambio, irrilevante nella fattispecie oggetto di analisi, ma assolve anche, se non prevalentemente, alla finalità di informare gli associati sulle condizioni patrimoniali e finanziarie degli enti coinvolti.
La predisposizione della situazione patrimoniale è un adempimento obbligatorio, ma rinunciabile con il consenso di tutti gli associati, il cui termine di anteriorità non può essere superiore a 120 giorni rispetto alla data di deposito presso la sede sociale. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questi è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito nella sede sociale.
Per le ragioni viste negli ultimi periodi del paragrafo «Fusioni e Scissioni consentite dall’ordinamento», non sarà possibile predisporre una relazione di un esperto sul rapporto di cambio e l’eventuale incremento del fondo comune ottenuto, sarà una conseguenza contabile che non rappresenta la misura della partecipazione degli associati negli enti interessati.
Deposito preventivo e disposizioni semplificatorie
L’orientamento del Consiglio notarile di Firenze n. 76/2022 dispone che, anche per le fusioni o le scissioni delle associazioni non riconosciute né iscritte a Runts, sussista l’obbligo di deposito preventivo presso la sede sociale sia dei documenti indicati nel paragrafo precedente (progetto di fusione, relazioni illustrative e situazioni patrimoniali) sia dei bilanci dell’ultimo triennio come indicato dall’articolo 2501-septies del Codice civile.
Dal momento che nella fattispecie in esame non partecipano certamente società per azioni né Sapa né cooperative per azioni, pare corretto chiedersi se le semplificazioni dell’articolo 2505-quater, applicabili alle fusioni in cui partecipano tutte le altre forme societarie, siano compatibili con la natura delle associazioni non riconosciute né iscritte al Runts.
Al riguardo il Consiglio notarile ritiene lecita:
● la fusione tra associazioni in liquidazione anche se è stata avviata la distribuzione dell’attivo inteso, evidentemente, come fondo comune;
● la semplificazione relativa al dimezzamento dei termini procedurali solamente nel caso del deposito preventivo del progetto e dei documenti di cui all’articolo 2501-Septies presso la sede rispetto alla delibera.
Non opera il dimezzamento del termine tra iscrizione del progetto e delibera, né tra iscrizione della delibera e atto, da 30 a 15 giorni, posto che nessuna iscrizione è ipotizzabile a causa della mancanza di uno specifico registro pubblicitario.
Inoltre, a causa della incompatibilità di disciplina, le associazioni fuse non potranno disporre di conguagli superiori al 10% del valore delle quote possedute, data l’assenza di scambi di valore correlati al patrimonio.
Delibere di approvazione del progetto
L’associazione non riconosciuta né iscritta al Runts può modificare sia lo statuto eliminando l’eventuale divieto a compiere operazioni straordinarie, sia il progetto di scissione o di fusione (ex articolo 2502, comma 2 del Codice civile, attraverso la medesima delibera con la quale proceda all’approvazione della fusione o della scissione.
La delibera di approvazione non è soggetta ad alcun requisito di forma né ad alcuna pubblicità, neppure se l’atto costitutivo fosse stato redatto per atto pubblico, salvo il caso di clausola statutaria che richieda una forma rafforzata per le modifiche.
Atto di fusione e di scissione
L’atto di fusione e di scissione, in operazioni nelle quali partecipano esclusivamente associazioni non riconosciute né Ets, secondo l’orientamento del Consiglio notarile di Firenze n. 76/2020 deve rivestire la forma dell’atto pubblico ai sensi dell’articolo 2504 del Codice civile e 2506-ter ultimo comma del Codice civile come richiamato dall’articolo 42-bis del Codice civile.
Tuttavia, dall’obbligatorietà dell’atto pubblico in parola non discende alcun onere pubblicitario analogo all’iscrizione nel registro delle imprese o nel registro delle persone giuridiche o nel registro unico del terzo settore, mancando nel nostro ordinamento il corrispondente sistema pubblicitario.
L’assenza di un sistema pubblicitario porta a due importanti considerazioni operative:
● non deve decorrere alcun termine tra l’iscrizione della delibera di fusione o di scissione e l’atto pubblico;
● non trova applicazione l’articolo 2504-quater del Codice civile secondo il quale «eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata».
Appare in ogni caso necessario che il notaio che verbalizzi la delibera di approvazione verifichi il rispettato di tutti i passaggi procedimentali e documentali preliminari.
Al riguardo l’orientamento del Consiglio notarile di Firenze n. 76/2022 consiglia in ogni caso di allegare all’atto di fusione o di scissione copia della delibera e del progetto, e di far sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva al legale rappresentante di ciascun ente.
Fonte: Il Sole 24 ORE