La domanda
“Un spa, operante nel settore della grande distribuzione, ha intenzione di acquistare un immobile strumentale preesistente in un’area Zes (zona economiche speciali) per la realizzazione di un polo logistico. L’investimento prevede l’acquisto dell’immobile, la sua ristrutturazione e il suo ampliamento nonché l’acquisto di macchinari e attrezzature, che una volta realizzato verrà concesso in affitto ad una società terza. Si chiede se sia possibile utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelle aree Zes, in relazione sia all’acquisto dell’immobile strumentale sia per le spese sostenute per il suo ampliamento. Più nello specifico, l’investimento per l’acquisto del compendio industriale, come sopra descritto, rispetterebbe i requisiti della “novità” previsti dal comma 98 dell’articolo 1 della legge 208 del 2015 (come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2023) oppure l’agevolazione non spetta perché l’investimento riguarda un bene già “usato” precedentemente?”
Il Dl 91/2017 ha istituito un credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali, istituite nelle regioni meno sviluppate e in transizione: in particolare il comma 2 dell’articolo 5 del citato decreto dispone che «In relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Bonus investimenti nel Mezzogiorno o Bonus Sud], è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 […].
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti». Il generico richiamo operato dal Dl 91/2017 alla disciplina valida per il credito d’imposta Mezzogiorno (legge 208/2015) aveva condotto parte della dottrina a ritenere non applicabile agli immobili il requisito della novità previsto dal credito d’imposta Mezzogiorno.
A togliere ogni dubbio ci ha pensato l’agenzia dell’Entrate, la quale, con l’interpello n. 310/2023, ha affermato che il credito d’imposta Zes si applica agli immobili “nuovi”, richiedendo pertanto anche per tali investimenti il requisito della novità, non spettando quindi l’agevolazione per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Sempre il citato interpello ha stabilito che in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento, alla luce del fatto che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia considera come ‘«interventi di nuova costruzione’» (quindi, di fatto, dotati del predetto requisito della novità), anche «l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente».
Pertanto, in risposta al quesito, si ritiene che l’immobile non possa essere oggetto dell’agevolazione in quanto lo stesso risulta, come evidenziato dal lettore, già “utilizzato” dal venditore.
Al contrario, si ritiene che siano oggetto di agevolazione le spese di ampliamento dell’immobile strumentale sempreché dette spese vengano eseguite all’esterno della sagoma esistente.
Fonte: Il Sole 24Ore