Quando Dal 12 luglio 2023
Cosa scade Consultazione massiva dei dati di sintesi
Per chi Soggetti passivi con e-fatturazione verso operatori San Marino
Come adempiere Richiedendo download massivo dei dati di sintesi delle operazioni transfrontaliere
In sintesi
Segnalata come novità dalle Entrare, dal 12 luglio 2023 è disponibile un nuovo servizio per la consultazione massiva dei dati di sintesi, con anche gli esiti di validazione, delle fatture elettroniche emesse e ricevute per il tramite dell’Ufficio tributario di San Marino.
In questo modo sarà possibile automatizzare le verifiche circa l’esito di validazione rilasciato dall’Ufficio Sanmarinese, essenziale ai fini della eventuale emissione, nei trenta giorni successivi, di una nota di variazione, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in caso di esito negativo.
Le fatture verso San Marino
Dal 1° ottobre 2021 è attiva la fatturazione elettronica con la Repubblica di San Marino secondo le modalità stabilite dal decreto del Mef del 21 giugno 2021: le fatture elettroniche per la cessione di beni tra soggetti passivi italiani e operatori sammarinesi, potranno essere emesse/recapitate attraverso il SdI.
L’operatore sammarinese che intende utilizzare questa modalità di fatturazione invia la fattura elettronica all’Ufficio tributario di San Marino che la inoltra all’operatore italiano attraverso un canale attestato sullo SdI, il cui codice è 2R4GTO8; analogamente l’operatore italiano che intende utilizzare questa modalità di fatturazione invia la fattura elettronica all’operatore sammarinese indicando come codice destinatario il codice 2R4GTO8 che identifica il canale attestato dall’Ufficio Tributario sammarinese.
La nuova modalità di emissione delle fatture è stata facoltativa fino al 30 giugno 2022, divenendo obbligatoria a partire dal 1° luglio 2022, fermi restando gli esoneri previsti dalla normativa Iva.
L’operatore italiano, che riceve o emette fatture verso un operatore di San Marino, visualizza attraverso i servizi del portale “Fatture e corrispettivi” le fatture elettroniche da e per San Marino.Tale visualizzazione avviene nell’ambito dei “Dati Fatture Transfrontaliere”, dove viene data evidenza del Paese, mediante l’indicazione della sigla “SM”.
Per tali fatture (emesse, ricevute da/verso operatore sanmarinese) si visualizza – nei casi previsti dalla normativa – lo stato degli specifici controlli, mediante la visualizzazione di un esito di validazione e della data in cui è stato rilasciato l’esito nella scheda di dettaglio della fattura.
Gli errori e le criticità
L’obbligatorio utilizzo dal 1° luglio 2022 della fattura elettronica, da veicolare tramite SdI, per tutte le operazioni da e verso operatori di San Marino può presentare particolari profili di criticità, non tanto quanto alla corretta compilazione del tracciato xml ma anche e soprattutto per la verifica necessaria relativa alle vidimazioni eseguite dall’Ufficio delle Entrate della Repubblica di San Marino.
Non è infatti sufficiente, per i flussi attivi verso l’estero, che il Sistema di interscambio non abbia scartato il tracciato xml emesso dal soggetto passivo nazionale nei confronti del cliente operatore sanmarinese.
Avere ottenuto infatti una ricevuta di consegna da parte di Sdi, quindi senza alcuna rilevazione di un codice errore, non determina, come conseguenza diretta e necessaria, il fatto che la certificazione fiscale dell’operazione risulti perfezionata.Infatti, l’operatore economico italiano è tenuto a visualizzare telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino collegandosi al portale “Fatture e corrispettivi” dell’agenzia delle Entrate nazionale, e consultando le informazioni circa il singolo tracciato trasmesso. Occorre quindi verificare l’esito, inteso come vidimazione regolarmente rilasciata da San Marino a valle del controllo, da completarsi entro quattro mesi, circa il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione e convalida della regolarità della fattura.
In caso di esito negativo, l’operatore italiano è chiamato, nei trenta giorni successivi, ad emettere nota di variazione senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Sul portale italiano “Fatture e corrispettivi” l’emittente vedrà l’annotazione “San Marino – vidimazione negata” nelle informazioni relative alla fattura.
Considerando che il flusso per lo Sdi risulta tuttavia correttamente completato dal punto di vista tecnico, l’operatore italiano sarà chiamato a regolarizzare l’operazione con lo SdI italiano, emettendo innanzitutto nota di variazione con indicazione del medesimo Cessionario della fattura originaria ma il Codice Destinatario convenzionale a sette ics e non quello dell’ufficio sanmarinese HUB-SM; successivamente, riemettendo la fattura correggendo i valori che hanno determinato l’esito negativo e indirizzandola, in questo caso, al codice destinatario dell’Ufficio delle entrate di San Marino.
In questo senso, la possibilità di un download massimo anche degli esiti di validazione, messo a disposizione dalle Entrate, permette di rendere quanto più automatizzato possibile il controllo circa l’esito, interfacciandosi con il portale web e limitando potenziali profili sanzionatori.
Un errore frequente riscontrato risiede nella indicazione dell’imposta in fattura; tutte le righe del tracciato xml devono invece riportare AliquotaIVA=0.00 e un valore di Natura (tipicamente N3.3 “Non Imponibili – cessioni verso San Marino”).
Altro errore frequente quello della non corretta indicazione nel tracciato xml della partita Iva dell’operatore sanmarinese, che va compilata con le cinque cifre non riportando la sigla del Paese “SM” nello stesso campo.
Fonte: Il Sole 24 ORE