Associazioni e fondazioni: in scadenza il termine del 31 luglio prossimo per le assemblee online, in deroga allo statuto. Tra le novità inserite in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 rientra anche la proroga dei termini per lo svolgimento da remoto delle assemblee di società ed enti (articolo 3, comma 10-undecies, del Dl 198/2022).
Il termine
In sostanza, entro il 31 luglio prossimo, le riunioni dell’assemblea – o del diverso organo di partecipazione previsto nelle fondazioni – possono tenersi anche con modalità telematica o mista, a prescindere da quanto stabilito nei relativi statuti e dunque in assenza di espressa previsione statutaria. Diversi gli aspetti da considerare. Anzitutto il Milleproroghe è intervenuto solo sullo slittamento dei termini (dal 31 luglio 2022 al 31 luglio 2023). Il tenore letterale del decreto Cura Italia è rimasto infatti invariato, pertanto la disposizione si applica alle assemblee tenute entro la data del 31 luglio 2023, indipendentemente dalla data della loro convocazione.
I soggetti interessati
A livello soggettivo, il termine, come da ultimo rinviato, interessa sia società sia associazioni e fondazioni, ivi inclusi gli enti del Terzo settore (Ets). Per le realtà del Terzo settore tale beneficio è da valutarsi positivamente anche in combinazione con l’ulteriore semplificazione prevista sempre nel Milleproroghe 2023 ai fini della compliance alla normativa del Terzo settore. Vale a dire quella misura che consente, fino al 31 dicembre prossimo, ad Onlus e Ets di approvare con i quorum semplificati dell’assemblea ordinaria le modifiche di mero adeguamento al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/17 o Cts).
La possibilità prevista da statuto
Tale modalità online di svolgimento delle assemblee è ormai una pratica largamente diffusa e praticata, specie post-Covid. Va tuttavia considerato che, una volta decorso il termine del 31 luglio prossimo, non sarà così agevole per gli enti, in particolare per gli Ets, riunirsi da remoto. Ciò salvo che tale possibilità non sia espressamente ammessa da statuto. Per gli Ets, il Codice esclude infatti la possibilità di intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (come l’espressione del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica) se non in quanto sussista un’apposita previsione statutaria. In altri termini, per gli Ets, per gli Ets la possibilità di svolgimento dell’assemblea online è, a rigore, subordinata ad un’espressa previsione dello statuto o dell’atto costitutivo (articolo 24, comma 4, del Cts).
Una formulazione, questa, eccessivamente restrittiva rispetto a quanto previsto invece per la generalità delle associazioni e fondazioni dal Codice civile. Per gli enti non profit privi della veste di Ets, in assenza di contrarie previsioni statutarie, le riunioni degli organi assembleari possono infatti essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita la verifica dell’identità degli intervenuti (massima 12 del 10 maggio 2022 Consiglio notarile Milano).
Seppure sia chiara la ratio, la norma del Cts rischia di causare una disparità di trattamento tra gli Ets e le associazioni/fondazioni fuori dal Registro nazionale del Terzo settore con riguardo alle modalità di svolgimento delle assemblee. In questo senso sarebbe opportuno valutare un intervento normativo che consenta di mettere a regime la partecipazione online, con tutte le cautele del caso, anche in assenza di apposita previsione statutaria allineando quanto previsto nel Terzo settore e Codice civile.
Fonte: Il Sole 24 ORE