Per la deduzione delle perdite sui crediti spetta al contribuente dimostrare l’esistenza degli elementi «certi e precisi» richiesti dall’articolo 101, comma 5 del Tuir. È questo il contenuto della sentenza 220/2/2023 della Cgt di secondo grado del Veneto.
La vicenda
L’agenzia delle Entrate aveva proposto appello negando la deducibilità delle perdite su crediti oggetto di rettifica in sede contenziosa la cui legittimità era stata invece accolta dalla Ctp di Verona.
La sentenza è stata riformata per mancanza degli elementi certi e precisi tali da legittimare e consentire la deducibilità delle perdite su crediti in quanto la società aveva genericamente affermato che al momento della verifica erano ancora pendenti dei contenziosi a suo tempo instaurati per il recupero dei crediti ma non aveva fornito, né in sede di verifica né nel corso del processo tributario, alcun elemento a supporto di dette dichiarazioni che sono pertanto rimaste del tutto indimostrate.
L’Agenzia a supporto della sua tesi richiama l’articolo 2697 del Codice civile in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il precedente di Cassazione
La Corte di giustizia veneta da parte sua richiama la sentenza della Cassazione 32909/2022 ove è stato affermato che: «La possibilità concessa al contribuente di portare in deduzione dal reddito le perdite su crediti, deve avvenire nel rispetto del criterio della competenza che rappresenta criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa.L’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere in alcun modo soddisfatto. In capo al contribuente è posto l’onore di dimostrare l’esistenza di elementi “certi e precisi” che hanno dato luogo alla perdita stessa, nonché l’impossibilità di recuperare le somme coattivamente, attraverso gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del creditore. Rimettere all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, violerebbe la regola espressa dal principio di competenza, che non consente all’impresa, una volta che se ne determinino i presupposti, il rinvio dell’imputazione ad esercizio successivo».
Non basta il contenzioso civile
Conclude laconicamente la Corte evidenziando che nel caso di specie l’onere di dimostrare l’esistenza degli elementi «certi e precisi» che hanno dato luogo alla perdita era della società contribuente che non l’ha soddisfatto legittimando pertanto il recupero a tassazione. In altri termini l’avere instaurato un contenzioso civile per il recupero dei relativi crediti non è condizione sufficiente a legittimare la deduzione di una perdita su crediti ma si deve acquisire la certezza che il credito non può più essere in alcun modo soddisfatto.
Fonte: Il Sole 24 ORE